Diritti e doveri del genitore non collocatario


Riflessioni sulla bigenitorialità dopo l'ordinanza n. 6471 del 6 marzo 2020 della Corte di Cassazione
Diritti e doveri del genitore non collocatario

 

La Corte di Cassazione è recentemente tornata ad esprimersi sul tema della bigenitorialità intesa come diritto-dovere dei genitori di mantenere una comune presenza nella vita del figlio anche quando la crisi della coppia ha reso inevitabile la disgregazione dell’originario nucleo familiare.  

Con l’ordinanza n. 6471 del 6 Marzo 2020 la Suprema Corte - statuendo in punto di coercibilità in via indiretta del diritto di visita al figlio da parte del genitore non collocatario - ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla natura della funzione genitoriale arrivando ad escluderla dal novero dei diritti suscettibili di coercizione ed a ricondurla nell’alveo di un sistema di scelte rimesse alla libera autodeterminazione del genitore.

La Corte fonda il suo ragionamento sull’assunto secondo cui il ruolo di genitore ha un contenuto composito che si declina, da un lato, nell’esercizio del diritto a mantenere una stabile consuetudine di vita e una salda relazione affettiva col figlio e, dall’altro, nell’adempimento di un dovere di svolgere tale ruolo cosicché il figlio benefici di rapporti sereni e significativi con entrambi i genitori.

Per il genitore non collocatario, per il quale sono previsti tempi di frequentazione del figlio inferiori rispetto a quelli dell’altro, la funzione genitoriale si sostanzia dunque in un aspetto attivo, che corrisponde ad un vero e proprio diritto tutelabile rispetto alle violazioni ed alle inadempienze dell’altro genitore (quando, per esempio, questi impedisca o renda più difficoltoso l’esercizio lo svolgimento di questo ruolo), e in un aspetto passivo, che si traduce nel dovere di esercitare tale funzione col fine di garantire al figlio una crescita serena.

Premesso che il diritto dei genitori (anche quelli non collocatari) a svolgere la loro funzione genitoriale si declina, all’atto pratico, in una molteplicità di attività che spaziano dalle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e della gestione dell’affidamento dei figli, fino alla determinazione dei tempi di frequentazione e di visita, la pronuncia distingue il caso in cui il diritto alla bigenitorialità (il caso in questione riguardava specificatamente il diritto di visita) sia fatto valere dal genitore non collocatario a fronte di una condotta pregiudizievole dell’altro genitore, dal caso in cui sia invece proprio il genitore collocatario (o lo stesso figlio minore) a far valere il mancato rispetto, da parte dell’altro genitore, dei propri doveri genitoriali.

Se la tutela del diritto del genitore nella prima ipotesi è indiscussa e trova il suo esclusivo limite nella difesa del supremo interesse del minore, più problematica è invece la questione della eseguibilità in via forzosa dei doveri genitoriali quando questi non sono rispettati proprio dal genitore a favore del quale sono stabiliti.

Ebbene la Corte, partendo dall’inquadramento sistematico per cui il diritto di entrambi genitori a mantenere rapporti significativi con i figli si connota sia come un diritto, sia come un munus, quindi un “potere-funzione” nell’interesse del figlio, statuisce che l’adempimento dei doveri genitoriali è espressione della capacità di autodeterminazione dei genitori stessi e, come tale, non può che essere rimesso alla loro libera e consapevole scelta.

È proprio l’individuazione di questo lato “pubblicistico” del ruolo genitoriale - a cui corrisponde, in via speculare, l’autonomo diritto del figlio a mantenere significativi rapporti affettivi con tutti e due i genitori - ciò che consente alla Corte di risolvere in senso negativo, ribaltando le conclusioni alle quali erano invece giunti i giudici di merito sul punto, la questione della possibilità di sanzionare in via indiretta la condotta inadempiente all’esercizio dei doveri genitoriali.

L’esercizio degli obblighi genitoriali viene pertanto qualificato come non suscettibile di coercizione, neppure quella indiretta secondo disciplinata dall’art. 614 bis c.p.c. che prevede la comminazione di sanzioni pecuniarie a carico dell’obbligato per ogni sua violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione di un obbligo di fare infungibile o di non fare.

La Suprema Corte ha statuito con chiarezza che se il diritto dei genitori a svolgere il loro ruolo è talmente ampio da essere comprimibile soltanto ove intervenga un preminente interesse del minore, la funzione genitoriale - che pure può essere regolamentata nei tempi e nei modi di svolgimento - non può mai costituire l’oggetto di condanna o di esecuzione forzata (sia pure ad un facere infungibile). Una simile condanna sarebbe infatti incompatibile con le finalità educative e di crescita che ne costituiscono il fondamento.

Con questa pronuncia è stato così aggiunto un altro tassello alla delineazione del concetto di bigenitorialità con particolare riferimento alla rilevante questione dell’importanza di consentire al genitore non convivente di mantenere uno stabile e significativo rapporto col figlio.

Secondo la Corte il fatto che il nostro ordinamento garantisca la tutela, anche in via forzosa, di tale diritto dal lato attivo, non comporta che lo stesso possa essere oggetto di coercizione quando venga fatto valere dal lato passivo, ovvero nei confronti del genitore inadempiente.

La funzione parentale è, infatti, espressione della capacità di autodeterminazione di colui che è chiamato a esercitarla e la sua eseguibilità forzosa non solo andrebbe a banalizzare (ed a monetizzare, in caso di coercizione indiretta) quello che è un dovere essenziale del genitore, ma si porrebbe addirittura in contrasto con l’autonomo diritto del figlio a beneficiare, a sua volta, di un apporto di padre e madre che sia consapevole e liberamente scelto.

Il carattere non obbligato ed incoercibile dei doveri genitoriali non significa ovviamente che comportamenti inerti dei genitori o addirittura pregiudizievoli per il figlio siano privi, nel nostro ordinamento, di ogni conseguenza. Il comma 2 dell’art. 709 ter comma 2 c.p.c. prevede specifiche ipotesi di risarcimento a fronte di un danno originante dalla condotta di uno dei genitori e stabilisce perfino la comminazione di sanzioni amministrative. Gli artt. 330 e 333 c.c. e l’art. 570 c.p. disciplinano, rispettivamente, le ipotesi in cui il genitore possa essere dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, assoggettato a provvedimenti limitativi o punito penalmente in ragione della sua condotta.

In tali ipotesi siamo tuttavia di fronte a conseguenze o sanzioni dirette di comportamenti già attuatisi che, nella lettura delle norme effettuata dalla Suprema Corte, non hanno nulla a che vedere con la possibilità che l’adempimento della funzione parentale possa essere imposto in via forzosa od oggetto di misure di coercizione preventiva e indiretta per i casi di inadempimenti futuri.

 

 

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di Avv. Francesca Fusi

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