Diritti indisponibili


I diritti indisponibili non sono modificabili attraverso un accordo sindacale di prossimità
Diritti indisponibili
La riduzione dell’orario di lavoro non può avvenire in forza di un accordo di prossimità senza il consenso scritto dell’interessato, né in presenza di un consenso in forma implicita dei lavoratori sull’accordo sindacale.

E’ quanto stabilito dalla sentenza della Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., 14 luglio 2014, n. 16089) che sancisce l’inapplicabilità dell’efficacia verso i lavoratori degli eventuali accordi modificativi dell’orario di lavoro, trovano fondamento nel principio secondo dell’accordo che modifica l’orario di lavoro riducendone così la retribuzione.

Non può sussistere la prevalenza dell’accordo collettivo sul contratto individuale in applicazione dell’art. 2077 c.c. qualora questi abbiano riverbero negativo sui diritti qualificati come indisponibili, quali ad esempio la retribuzione nel caso di riduzione dell’orario di lavoro.

Avv. Ernesto Maria Cirillo

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di Avv. Ernesto Maria Cirillo

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