Diritto al mantenimento della nuova famiglia
La nuova unione familiare dell'ex coniuge obbligato può ridurre l'entità del mantenimento in favore della prima famiglia.
E' quanto stabilito dalla Sezione VI della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14175 del 12/07/2016. La suddetta pronuncia appare innovativa rispetto ad un precedente orientamento secondo il quale il diritto al mantenimento spettante ai figli nati dalla prima unione non poteva esser suscettibile di modifiche in peius, avendo la Suprema Corte ritenuto tale obbligo "necessario", a dispetto di quello scaturente dalla nascita di figli in seguito ad una successiva unione, frutto - a detta della Cassazione - di una mera "scelta" del coniuge onerato.
Tale orientamento, sebbene ancorato anche ad altri criteri obiettivi, necessitava di esser superato da una visione più attuale e tesa a conferire pieno riconoscimento, prima ancora che al diritto alla creazione di un nuovo nucleo familiare, ad una sostanziale parità nel diritto al mantenimento spettante a ciascun figlio, in conformità agli obblighi imposti dall'articolo 147 del codice civile.
Pertanto, il Giudice sarà tenuto a valutare la formazione di una nuova famiglia e di ulteriori figli come una circostanza sopravvenuta imprescindibile, con la conseguente possibilità che le condizioni originariamente stabilite nel provvedimento, oggetto di revisione, siano modificate nei confronti della prima famiglia alla luce dei nuovi obblighi di carattere economico.
Tale orientamento, sebbene ancorato anche ad altri criteri obiettivi, necessitava di esser superato da una visione più attuale e tesa a conferire pieno riconoscimento, prima ancora che al diritto alla creazione di un nuovo nucleo familiare, ad una sostanziale parità nel diritto al mantenimento spettante a ciascun figlio, in conformità agli obblighi imposti dall'articolo 147 del codice civile.
Pertanto, il Giudice sarà tenuto a valutare la formazione di una nuova famiglia e di ulteriori figli come una circostanza sopravvenuta imprescindibile, con la conseguente possibilità che le condizioni originariamente stabilite nel provvedimento, oggetto di revisione, siano modificate nei confronti della prima famiglia alla luce dei nuovi obblighi di carattere economico.
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