Diritto al risarcimento del volo in ritardo
Come calcolare la distanza di un volo con coincidenza in relazione all'art. 7 par. 1 del Reg. CE n. 261/2004

Siamo a settembre, appena tornati dalle ferie. Alcuni di voi quest'anno avranno optato per un volo all'estero, magari verso una destinazione europea, ovvero per una destinazione extraeuropea.
Purtroppo, come può accadere, le partenze o gli arrivi sono caratterizzati dal pericolo di cancellazione, ovvero di un ritardo molto prolungato.
Per tale motivo già nel 2004 l'Unione Europea aveva garantito, tramite l'art. 7 par. 1 Reg n. 261/2004, l'introduzione di un diritto al risacimento per cancellazione, overbooking o ritardi superiori alle 3 ore per un volo aereo (l'atterraggio deve essere calcolato in base all'apertura della porta d'ingresso dell'aereo e non dall'effettivo momento di atterraggio).
Tale risarcimento, definito come "compensazione pecuniaria" tiene conto, ai fini del calcolo della somma spettante, della distanza percorsa dall'aeroporto di partenza a quello d'arrivo. L'ambito di applicazione della normativa prevede una semplice regola territoriale: l'aeroporto di partenza o di arrivo (destinazione finale) deve essere in un paese europeo sottoscrittore del trattato dell'Unione.
Quanto ai risarcimenti, vengono riconosciuti:
- €250,00 in caso di distanza inferiore ai 1500km;
- €400,00 per distanze comprese fra i 1500km ed i 3500km;
- €600,00 per le distanze superiori ai 3500km.
Una normativa che quindi sembra rifarsi ai profili di giustizia ed etica.
In effetti il privato trasportato potrebbe, per un valido motivo, essere costretto a raggiungere la destinazione finale in un determinato momento, non avendo acuna possibilità di perdere del tempo. E subirebbe quindi un grave pregiudizio, oltre il normale ritardo che potrebbe ancora definire tollerabile conoscendo tali rischi con i trasporti.
I termini per richiedere tale risarcimento variano da paese a paese. In Italia ogni viaggiatore ha diritto a richiedere tale risarcimento entro i 3 anni dalla cancellazione o dal ritardo del volo.
Recentemente, la Corte di Giustizia Europea (sentenza 7 settembre 2017, C-559/16) si è pronunciata sulle modalità di calcolo della distanza ai fini del risarcimento in caso di volo non diretto. A tal fine è stato posto alla Corte tale quesito: in caso di volo con coincidenza, ai fini dell'applicazione del rimborso ex art. 7 par. 1 Reg n. 261/2004, la distanza percorsa deve essere conteggiata sulla distanza fra l'aeroporto di partenza e quello di arrivo finale, o devono essere conteggiati gli ulteriori chilometri del volo di scalo?
Secondo la Corte, il tipo di volo non incide sul disagio subito dai passeggeri, considerando altresì che il viaggiatore aveva già preso in considerazione l'idea di dover effettuare uno scalo. Per cui ai fini della compensazione pecuniaria deve tenersi conto solo della distanza "ortodromica", ossia quella fra l'aeroporto di partenza e quello di arrivo (destinazione finale), senza tener conto di eventuali coincidenze o scali.
Purtroppo, come può accadere, le partenze o gli arrivi sono caratterizzati dal pericolo di cancellazione, ovvero di un ritardo molto prolungato.
Per tale motivo già nel 2004 l'Unione Europea aveva garantito, tramite l'art. 7 par. 1 Reg n. 261/2004, l'introduzione di un diritto al risacimento per cancellazione, overbooking o ritardi superiori alle 3 ore per un volo aereo (l'atterraggio deve essere calcolato in base all'apertura della porta d'ingresso dell'aereo e non dall'effettivo momento di atterraggio).
Tale risarcimento, definito come "compensazione pecuniaria" tiene conto, ai fini del calcolo della somma spettante, della distanza percorsa dall'aeroporto di partenza a quello d'arrivo. L'ambito di applicazione della normativa prevede una semplice regola territoriale: l'aeroporto di partenza o di arrivo (destinazione finale) deve essere in un paese europeo sottoscrittore del trattato dell'Unione.
Quanto ai risarcimenti, vengono riconosciuti:
- €250,00 in caso di distanza inferiore ai 1500km;
- €400,00 per distanze comprese fra i 1500km ed i 3500km;
- €600,00 per le distanze superiori ai 3500km.
Una normativa che quindi sembra rifarsi ai profili di giustizia ed etica.
In effetti il privato trasportato potrebbe, per un valido motivo, essere costretto a raggiungere la destinazione finale in un determinato momento, non avendo acuna possibilità di perdere del tempo. E subirebbe quindi un grave pregiudizio, oltre il normale ritardo che potrebbe ancora definire tollerabile conoscendo tali rischi con i trasporti.
I termini per richiedere tale risarcimento variano da paese a paese. In Italia ogni viaggiatore ha diritto a richiedere tale risarcimento entro i 3 anni dalla cancellazione o dal ritardo del volo.
Recentemente, la Corte di Giustizia Europea (sentenza 7 settembre 2017, C-559/16) si è pronunciata sulle modalità di calcolo della distanza ai fini del risarcimento in caso di volo non diretto. A tal fine è stato posto alla Corte tale quesito: in caso di volo con coincidenza, ai fini dell'applicazione del rimborso ex art. 7 par. 1 Reg n. 261/2004, la distanza percorsa deve essere conteggiata sulla distanza fra l'aeroporto di partenza e quello di arrivo finale, o devono essere conteggiati gli ulteriori chilometri del volo di scalo?
Secondo la Corte, il tipo di volo non incide sul disagio subito dai passeggeri, considerando altresì che il viaggiatore aveva già preso in considerazione l'idea di dover effettuare uno scalo. Per cui ai fini della compensazione pecuniaria deve tenersi conto solo della distanza "ortodromica", ossia quella fra l'aeroporto di partenza e quello di arrivo (destinazione finale), senza tener conto di eventuali coincidenze o scali.
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