Diritto al trasferimento per i pubblici dipendenti


Con l'attuale quadro normativo è più facile ottenere il trasferimento per ricongiungersi col figlio minore di tre anni: lo conferma la giurisprudenza
Diritto al trasferimento per i pubblici dipendenti
L’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nella versione originaria, introdotta dalla l. 350/2003, prevedeva che "Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda".
L’art. 14, c. 7, l. 124/2015, ha modificato il predetto articolo, aggiungendo, dopo le parole "l'eventuale dissenso deve essere motivato", le parole "e limitato a casi o esigenze eccezionali".
Tale modifica legislativa, lungi dal rappresentare una formalistica correzione stilistica, ha l’obiettivo di rafforzare - nella comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato del lavoratore - il secondo, ad ottenere il trasferimento per ricongiungimento col figlio minore di tre anni.
E ciò perché, sostanzialmente, la precedente versione della disposizione consentiva alle pubbliche amministrazioni di opporre il diniego al trasferimento, semplicemente motivandolo con esigenze interne, logistiche ed organizzative, come, ad esempio, la carenza di personale nella sede di assegnazione. In questo senso, la giurisprudenza riteneva "legittimo il diniego della amministrazione al trasferimento del dipendente (ex art. 42 bis d.lg. n. 151 del 2001) a una sede più vicina a quella di assegnazione per assistere un figlio di età inferiore a tre anni, motivato con la carenza di personale nella sede di assegnazione", in quanto "appare immune da censure la motivazione del provvedimento impugnato che, al contrario, è sufficientemente chiara ed esaustiva, laddove richiama una carenza di personale della sede di appartenenza del ricorrente rispetto a quella dove lo stesso aspirerebbe ad essere assegnato, con le conseguenti e già segnalate difficoltà operative" (TAR Lazio, Latina, Sez. I, 1 ottobre 2009, n. 884).
Ora, posto che è notorio che in qualsiasi amministrazione pubblica, almeno negli ultimi anni, si vive in una costante e critica carenza di personale, ciò determinava per il lavoratore l’impossibilità di ottenere il trasferimento.
Tuttavia, la novella legislativa, espressamente prevedendo che il dissenso sia limitato a casi o esigenze eccezionali, sembra escludere che l’amministrazione possa opporsi alla richiesta di trasferimento solamente sulla base delle carenze in organico. E ciò a tutela e vantaggio delle preminenti esigenze del pubblico dipendente e della sua famiglia.
In questo senso, si registra un condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui "la novella legislativa deve essere interpretata nel senso che l’amministrazione deve opporre una reale difficoltà conseguente allo spostamento dell’istante e non segnalare quei disagi o inconvenienti che sono sempre conseguenti al trasferimento di un’unità da un reparto che così aumenta di un’unità la scopertura dell’organico" (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 3 ottobre 2017 n. 665).
In sostanza, quindi, tale disposizione - che trova applicazione anche al personale militare (giusta l’art. 1439 d.lgs. 66/2010) - consente a tutti i pubblici dipendenti, sussistendone i presupposti di legge, di ottenere il trasferimento per ricongiungimento con il figlio minore di tre anni.
Il pubblico dipendente può tutelare i propri diritti e interessi, nei seguenti modi:
- se l’Amministrazione non risponde entro 30 giorni dalla richiesta, può proporre, avanti al TAR competente, ricorso avverso il c.d. "silenzio inadempimento", al fine di ottenere un sollecito riscontro;
- se l’Amministrazione oppone un diniego al trasferimento, pur in assenza delle eccezionali esigenze, può proporre, avanti al TAR competente, ricorso per l’annullamento del diniego, entro 60 giorni dalla sua comunicazione o conoscenza.

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di Avv. Giuseppe La Rosa

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