Diritto all'immagine


1. Definizione - 2. elementi caratterizzanti - 3. note giurisprudenziali
Diritto all'immagine
Il diritto all'immagine, può essere definito come il diritto della persona di partecipare alla vita sociale mediante apparizioni in pubblico, tale diritto implica un concetto di libertà che deve intendersi come facoltà di scelta del soggetto di manifestare o meno la sua immagine in pubblico. Nel corso del tempo l'inquadramento di tale fattispecie è mutato notevolmente poichè si è passati dalla manifestazione dell'immagine come oggettiva apparizione del soggetto in unn determinato contesto, alla esatta individuazione del soggetto stesso, fattispecie divenuta più complessa a seguito di un processo tecnologico a dir poco inarrestabile, che ha realizzato concreti strumenti, a tratti infernali, allo scopo precipuo di riproporre artificialmente l'immagine di una persona violandone la privacy e la relativa vita personale e sociale. A conferma di quanto detto il legislatore si è adeguato a tale mutamento inquadrando la fattispecie e disciplinandola con la Legge 633/1941 con successive e relative modifiche ex artt. 96, 97, 98 (legge sul diritto d'autore) ed ex art. 10 c.c. Nella Legge sul diritto d'autore all'art. 96 si esprime il principio secondo cui il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso della persona stessa, chiarendo ex art. 97 della sopra richiamata legge che non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici, o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o manifestazioni svoltesi in pubblico. Da sottolineare la circostanza secondo l'immagine della persona ritratta non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o la messa in commercio arrechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o altresì al decoro della persona ritratta. In effetti proprio con tale finalità l'art. 10 del c.c. predispone una tutela inibitoria per la lesione del diritto attraverso la previsione di un ordine di cessazione dell'abuso, sia preliminare che complementare rispetto alla tutela risarcita. Il diritto all'immagine si identifica proprio con il diritto alla non conoscenza altrui dell'immagine del soggetto, nonchè di qualsiasi parte dell'immagine purchè non secondaria cioè idonea a rendere riconoscibile la persona, essendo questa una delle manifestazioni più rilevanti del diritto alla riservatezza. Dal diritto all'immagine occorre distinguere il diritto all'identità personale ed il diritto di cronaca: il primo rappresenta un interesse giuridicamente tutelato a non vedersi disconosciuta la paternità delle proprie azioni e a non vedersi attribuita la paternità di azioni non proprie, al contrario per quanto concerne il diritto di cronaca occorre precisare che questo, in considerazione del suo rilievo costituzionale ammette la diffusione di un'immagine altrui poichè non soccombe di fronte all'esigenza di tutela dell'immagine ma deve essere con essa contemperata, sulla base della rilevanza della noti8zia diffusa e dell'immagine del soggetto connesso a tale notizia.

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di Studio legale TOMASSI

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