Diritto all’oblio e diritto di cronaca storico. Problemi di convivenza
In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all’oblio, secondo quanto pronunciato dalla Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, I sez. civile, n.2893/2023), è corretta la presenza di un articolo di stampa nell'archivio informatico di un quotidiano, previo, tuttavia, accoglimento della domanda dell’interessato, affinché vi sia una deindicizzazione dell’articolo e lo stesso non reso “reperibile” tramite “i comuni motori di ricerca”, ma solo con l'archivio storico del quotidiano.
Il caso
La vicenda nasce dalla richiesta di due cittadini che si sono rivolti con ricorso al Tribunale, rivendicando il proprio diritto alla riservatezza dei dati personali e il proprio diritto all’oblio nei confronti di un editore di un famoso quotidiano che, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, aveva pubblicato le fasi di un’indagine che li vedeva coinvolti per alcuni gravi reati, fino alla sottoposizione della misura coattiva di misure restrittive salvo poi essere assolti con formula piena. Ebbene proprio per questa storia che per la propria gravità aveva avuto una grande risonanza mediatica, i due, stimati professionisti, avevano subìto un grave irrimediabile danno di immagine.
In conseguenza a ciò, i due attori chiedevano:
- l’accertamento della violazione da parte dell'editore delle norme in tema di trattamento dei loro dati personali;
- l’ordine del tribunale affinchè venissero cancellati degli articoli dall'archivio del sito del quotidiano in questione;
- in via subordinata, l’inaccessibilità degli articoli dai motori di ricerca e la conseguente deindicizzazione e «pseudonomizzazione» dei loro riferimenti indentificativi.
Per ultimo si recriminava l'ingiustificata superiorità concordata al diritto all'informazione rispetto al diritto tutelato dall'art. 2 della Costituzione e dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza, oltre che dal GDPR(aggiornamento dei dati personali inesatti) e si richiamava l’esigenza di bilanciamento tra il diritto all'informazione della collettività rispetto al diritto individuale ricordando come l'art. 82 del GDPRpreveda una profilo di responsabilità extracontrattuale che rendeva prevalente il bisogno di tutela immediata della vittima dell'illecito.
Il conflitto tra gli interessi in gioco e la soluzione ricercata dalla Corte
La fattispecie ha come oggetto l’utilizzo e la medesima consistenza dell'archivio storico online di un quotidiano. Il caso pone quindi “un conflitto tra gli interessi in gioco” proponendo l’annosa e sempre aperta questione circa necessario bilanciamento fra il diritto all'informazione da un lato, e il diritto dei soggetti, a suo tempo protagonisti delle cronache dell’epoca, a “veder calare il velo dell'oblio sulle vicende giudiziarie che li avevano coinvolti”.
Il Giudice ha deciso, pronunciando che “l'editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all'oblio delle persone che vi furono coinvolte. Pertanto, quando vengano diffuse sul web notizie di cronaca giudiziaria, concernenti provvedimenti limitativi della libertà personale, l'editore è tenuto garantire contestualmente agli utenti un'informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda, a nulla rilevando che essa possa essere reperita aliunde”.
Riguardo il prevedibile conflitto fra il diritto dell'interessato alla tutela dei suoi dati personali e alla riservatezza, che si delinea col diritto all’oblio, e il diritto all'informazione, la Corte, prendendo in esame quanto indicato dal GDPR, ha rammentato che: «in tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale».
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