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Diritto di cronaca ed esercizio della privacy


Quali sono i limiti per l'esercizio del diritto di cronaca? Qual è il rapporto con la privacy e quali i criteri per bilanciare le rispettive esigenze?
Diritto di cronaca ed esercizio della privacy

Il rapporto esistente tra il diritto alla privacy e il diritto di cronaca è sempre stato segnato da contrasti di natura ideologica e giuridica.

Recentemente il Garante alla tutela dei dati personali si è mosso per bloccare “ogni ulteriore diffusione, anche on line, dei contenuti dei messaggi acquisiti e presentati, come loro trascrizione, in alcuni articoli pubblicati su alcuni quotidiani riguardanti la relazione intima che sarebbe intercorsa tra la dirigente di un liceo romano ed uno studente dello stesso istituto”.

In particolare, la motivazione mossa dal Garante sarebbe quella secondo la quale “Gli stralci dei messaggi riportano dettagli relativi ai rapporti personali, anche attinenti alla sfera sessuale, tra la preside (identificata con il nome e cognome e con alcune sue fotografie) e lo studente del liceo, maggiorenne, di cui viene pubblicato il (presunto) nome, indugiando sulle frasi che si sono scambiati e sulle circostanze dei loro incontri, che nulla aggiungono alla necessità di fare chiarezza sulla vicenda”.

 

1. BILANCIAMENTO TRA DIVERSE ESIGENZE GIURIDICAMENTE RILEVANTI

L’esercizio del diritto di cronaca e, in maniera ancora più comprensiva, il diritto di manifestare il pensiero si inquadrano in maniera naturalmente antagonista rispetto alla pretesa di riservatezza dei protagonisti e terzi oggetto della notizia. 

È, pertanto, richiesto un bilanciamento di diritti, basato (cfr. art. 9 abrogata dir. 95/46/CE) in maniera favorevole verso il diritto d’informazione e di manifestazione del pensiero che sarebbe altrimenti svuotato di contenuto. 

Tale impostazione è ribadita dal Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR) che ha inserito il diritto di cronaca nell’area di parte speciale nella quale gli Stati membri hanno non il potere ma l'obbligo di introdurre deroghe alla disciplina del Regolamento (art. 85.2 GDPR: «Gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe», in inglese «shall provide for exemptions or derogations»)

È necessario pertanto esaminare il problema sia in ambito soggettivo che oggettivo.

 

2. AMBITO SOGGETTIVO

Il Garante, ha evidenziato che: «in ordine allo specifico trattamento di dati oggetto del ricorso, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche o ad esse equiparate, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati [...]».

 

3. AMBITO OGGETTIVO E BASE GIURIDICA 

La base giuridica per il trattamento dei dati comuni da parte del giornalista è quella del legittimo interesse, art. 6, par. 1, lett.f) GDPR, estendibile a quella dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico, art. 6.1. lett. e) GDPR, non essendo certo contemplato il consenso dell'interessato che, in questo caso, non occorre derogare. 

La legislazione europea consente al legislatore nazionale, di discriminare ampiamente il trattamento per le finalità qui in esame, anche quando abbia ad oggetto dati sensibili o giudiziari, ai sensi dell'art. 85, par. 2 GDPR, talché la vera base giuridica del trattamento per finalità giornalistiche può essere rintracciata in ultima analisi proprio in tale norma.

 

4. IL DECALOGO DEL GIORNALISTA

I criteri da osservare nell'esposizione della notizia che sono determinanti nel richiamare la generica espressione di «limiti del diritto di cronaca»

A tal proposito sarà possibile fare riferimento in proposito alla nota sintesi giurisprudenziale conosciuta come il “decalogo del giornalista” (tracciata per la prima volta da Cass. I, n. 5259/1984), che ha puntualizzato i tre criteri della: 

- verità della notizia, anche putativa (nell’accezione originaria di “presunto, apparente” purché sia basato sulla ricerca seria e diligente operata dal giornalista;
- utilità sociale della verità di cui sopra; 
- continenza espressiva, con la quale si definisce “il rispetto di una forma civile nell'espressione dei fatti”.

La liceità dell’attività informativa giornalistica è comprovata dall’applicazione di questi tre principi. Il “decalogo” è stato oggetto nel tempo di solida conferma giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. III, n. 25739/2014; Cass. III, n. 18264/2014; Cass. III, n. 4603/2008; Cass. III, n. 1205/2007) ed è confermato come essenziale nell'esperienza applicativa del Garante (cfr., ex multis, GPDP 3 maggio 2007 [doc. web n. 1408971]). 

L’art. 137, comma 3 cod. privacy e l’art.. 6 delle regole deontologiche, hanno aggiunto ai tre criteri già richiamati, un quarto, quello dell'essenzialità dell'informazione, vale a dire il recepimento del principio generale di minimizzazione di cui all'art. 5.1.c) GDPR. Si ricorda a questo proposito che la norma prevede appunto che prevede che i dati debbano essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati".

È talvolta difficoltoso scindere tale carattere di essenzialità da una presunta “utilità sociale” rivestita dalla notizia. Si potrebbe in questo caso utilizzare lo scrimine per cui occorrerebbe analizzare ciò che utile e/o essenziale ai fini dell’utilità conoscitiva della collettività.

Si può per questo concludere che il carattere di essenzialità della notizia risiede nel rapporto che tale concetto ha rispetto la notizia stessa. L’utilità sociale rappresenta invece la più comprensiva “esigenza” conoscitiva percepita dai destinatari dell’informazione.

 

5. CONCLUSIONI

Come emerge da questa brevissima disamina della problematica legata al rapporto tra diritto di cronaca e diritto di riservatezza, appare importante trovare un giusto equilibrio tra queste due importantissime e, spesso divergenti, esigenze. A mio parere, la legislazione in atto ha compiuto importanti “passi in avanti” nella ricerca di un “bilanciamento”. 

Importante sarà, ogni volta che ciascuno di noi si trovi impegnato nell’analizzare una questione di privacy legato alla cronaca, determinare i punti sopra elencati: verità, utilità, continenza e essenzialità della notizia

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