Diritto Ambientale: che cosa si intende per scarico?


In estrema sintesi vengono riportati i principi statuiti dalla giurisprudenza in materia di scarico all'interno dei corpi idrici superficiali
Diritto Ambientale: che cosa si intende per scarico?

"L’effettiva immissione di un qualsiasi refluo all’interno del corpo recettore determina la sussistenza di uno scarico ai sensi dell’art. 74 del Testo Unico Ambientale, Dlgs. 152/2006, ed è altresì necessario che vi sia un contatto fisico tra il volume immesso ed il corpo idrico, a nulla rilevando le modalità particolari di collettamento. Anche l’istallazione di un compressore a vite, che determina l’immissione nella fognatura comunale di area compressa contenente una quantità più o meno rilevante di olio ed impurità tale da renderla inquinante, configura uno scarico e quindi comporta la contestazione della relativa violazione se ciò è  avvenuto in assenza di prescritta autorizzazione solo se emerga in maniera inconfutabile che siano rispettati i principi di cui sopra."

Questo in sintesi il principio fondamentale statuito dalla sentenza III Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, Presidente Ramacci ed Est. Andreazza, in materia di scarichi idrici, che si è soffermata sulla spinosa e controversa questione della configurabilità e della liceità delle immissioni all’interno dei corpi idrici superficiali, verificando in particolare quali siano i presupposti per la sussistenza di scarichi idrici e quale sia il regime giuspubblicistico a loro dedicato dal Testo Unico Ambientale.

Il caso arriva all’attenzione della Suprema Corte dopo che l’amministratore unico di un azienda era stato condannato dalla Corte d’Appello di Milano in data 15/09/2015 per aver effettuato uno scarico di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione all’interno della fognatura comunale in violazione del combinato disposto tra gli art. 124, comma 1 e 137 comma 1 Dlgs. 152/2006.

La contestazione in esame muoveva dal fatto che l’amministratore aveva istallato un compressore a vite, che, immettendo in fogna aria compressa contenente olii minerali ed altri inquinanti, arrecava un vulnus al corpo idrico con liquidi ritenuti dunque pericolosi.

Da ciò scaturiva l’ulteriore contestazione di aver depositato in modo incontrollato rifiuti pericolosi in contratto con gli artt. 192 comma 1 e 256 comma 2 TUA. L’omessa autorizzazione dello scarico aveva comportato anche la contestazione delle violazioni di cui agli artt. 279 comma 1 e 269 comma 8 per aver sottoposto lo stabilimento produttivo ad una modifica sostanziale che, pur comportando l’emissione in atmosfera, non godeva della prescritta autorizzazione, nonché in ultimo la violazione di cui all’ art. 279 comma 2 e 269 comma 4 poiché erano state violate le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione unica ambientale in relazione alle emissioni in atmosfera.

L’amministratore unico, la cui condanna in appello era stata confermata anche in primo grado dal Tribunale di Sondrio, pone alla base del ricorso ben 7 motivi di diritto, tra cui il più interessante è quello certamente di carattere tecnico legato alla stretta interpretazione della normativa vigente in tema di autorizzazioni agli scarichi idrici. Con un terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione di legge per avere il Giudice, erroneamente asserito che il reato di cui agli artt. 124 comma 1 e 137 comma 1 TUA, scarico senza autorizzazione, si configura per la sola apertura di uno scarico non autorizzato essendo irrilevante l'effettiva immissione in esso del liquido.

L’interpretazione del giudice d’appello, secondo il ricorrente, contrasterebbe con la disposizione normativa, la quale prevede, ai fini della configurabilità del reato, l'effettiva immissione delle acque reflue industriali, circostanza, questa, che non sarebbe emersa dall'accertamento dei funzionari Arpa limitatisi a riscontrare unicamente la predisposizione allo scarico. Inoltre, nel caso di specie non sussiste alcuna prova della presenza di fattori inquinanti in ordine alla composizione delle acque di mera condensa oggetto dell'accertamento, di cui non è stata verificata neppure la natura di acque reflue industriali.

Deduce altresì che lo scarico in oggetto sarebbe stato meramente occasionale, sì da essere escluso dall'ambito di operatività dell'art. 137 cit. 3. La Corte di Cassazione rigetta e accoglie parzialmente il terzo motivo di ricorso. È infondato il motivo nella parte in cui sostiene che non si è in presenza di uno scarico e quindi della violazione ad esso connessa, poiché, come del resto è stato dato atto nella sentenza impugnata, il compressore a vite produce acqua di condensa formata da liquidi pericolosi la cui immissione nell’aria e nel corpo idrico superficiale necessitava di autorizzazione.

La Corte di Cassazione concordando con la ricostruzione del giudice di appello relativamente al disvalore penale della condotta, non può però esimersi dall’accogliere parzialmente il terzo motivo di ricorso in relazione alla restante parte della censura, secondo la quale il compressore a vite, proprio perché non determina quel contatto fisico tra volume e corpo idrico, non può essere contraddistinto quale scarico, mancando quindi uno dei presupposti della violazione e dunque della contestazione in sede penale.

Secondo la Corte, la nozione di scarico contenuta nella lett. ff) dell'art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, già vigente, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008, al momento della realizzazione della condotta contestata, consiste, testualmente, in "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria...". 

Aggiungendo poi dovere essere esclusi da detta nozione "i rilasci di acque previsti dall'art. 114". Di qui, dunque, la necessità, resa immediatamente evidente dalla lettera della norma, che, per aversi "scarico", sia anzitutto appunto necessaria una fisica "immissione" in un corpo ricettore, presupposto questo, logicamente derivante, del resto, dallo stesso vocabolo "scarico", caratterizzato dalla "s" con valore privativo e da "carico" ed implicante, quindi, una condotta che comporta una operazione di "sottrazione".

Ciò che, del resto, risulta confermato dalla stessa eccezione posta nella parte finale della norma che, nell'escludere, come visto, dal campo di applicazione della nozione la "restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica" di cui all'art. 114 cit., impiega significativamente il termine di "rilasci di acque".

Che, del resto, ai fini della sussistenza dello scarico, sia necessaria la realizzazione di un contatto fisico tra il refluo ed il corpo ricettore, è presupposto sostanzialmente esplicitato dalle pronunce di questa Corte che si sono testualmente riferite, sia pure in un regime anteriore a quello introdotto nel 2006 e modificato nel 2009 (ma già significativamente contrassegnato, nella struttura dell'allora vigente art. 2, lett. bb ), del d.lgs. n. 152 del 1999, dalla definizione di scarico come "immissione diretta"), ad un qualsiasi "versamento" di rifiuti liquidi o solidi (Sez. 3, n. 12186 del 30/09/1999, dep. 26/10/1999, Bosso, Rv. 215081) ovvero, ancor prima, a sostanza che "in qualsiasi modo e per qualsiasi causa proviene dall'insediamento e confluisce nel corpo ricettore" (Sez. 3, n. 13376 del 10/11/1998, dep. 18/12/1998, Brivio, Rv. 212541; Sez. 3, n. 10914 del 05/10/1984, dep. 06/12/1984, Baumann, Rv. 166992; Sez. 3, n. 7449 del 23/04/1990, dep. 30/05/1990, Gozza, Rv. 184429), ovvero infine, nuovamente, al "versamento di reflui" (Sez. 3, n. 6382 del 14/04/1995, dep. 31/05/1995, Mansi, Rv. 202379).

Ciò posto, va allora considerato che la sentenza impugnata, pur avendo correttamente precisato che il reato di cui all'art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 si consuma con l'apertura di un nuovo scarico non autorizzato, ha poi tuttavia espressamente affermato, in termini apparentemente contraddittori con la premessa, l'irrilevanza, ai fini dell'integrazione dell'illecito nella specie contestato al capo, della effettiva immissione di liquido di condensa nelle fognature.

Sicché, una tale affermazione, da un lato parrebbe dare per presupposto che, nella specie, nessuna effettiva immissione vi sia stata e, dall'altro, ove realmente così fosse, appare non compatibile con i principi appena ricordati sopra. Ed è per questo motivo che la Corte di Cassazione con la sentenza in esame annulla con rinvio la sentenza impugnata, imponendo ad altra sezione della Corte di Appello di Milano di valutare se il compressore a vite abbia “effettivamente immesso” acqua di condensa “pericolosa  con olii ed altre impurità” e vi sia stato un “contatto fisico” tra volume immesso e corpo idrico, e quindi se sussiste oppur no uno “scarico”.   

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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