Diritto Camerale 2018


Scadenza posticipata al 2 luglio
Diritto Camerale 2018
Il Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito che quest’anno l’importo del diritto camerale rimarrà invariato rispetto all’anno precedente. Il diritto camerale 2018 è un tributo annuale dovuto dalle Imprese iscritte al registro e al REA alla Camera di Commercio (CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) del proprio territorio. A seconda della tipologia di imprese e società, il diritto annuale da pagare alle camere di commercio può essere in misura fissa o in base al fatturato annuo.
I soggetti obbligati a versare annualmente i diritti camerali sono:
· imprese individuali;
· società semplici;
· società commerciali;
· cooperative e le società di mutuo soccorso;
· consorzi e le società consortili;
· enti pubblici economici;
· aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
· GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
· società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2018 (siccome cade di sabato la scadenza è posticipata a lunedì 2 luglio) utilizzando il modello F24 sezione imu ed altri tributi, codice tributo 3850. Le imprese che non effettueranno il pagamento entro il 30 giugno 2018, potranno pagare spontaneamente tale somma anche oltre il termine ed entro un anno dalla scadenza Se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza si applicano interessi di mora pari al 0,4% sull’importo dovuto (gli interessi possono essere sommati al tributo utilizzando lo stesso codice tributo 3850).
Per il pagamento oltre i 30 giorni dalla scadenza, si potrà sempre pagare spontaneamente la somma dovuta tramite ravvedimento operoso del diritto annuale (utilizzando i codici tributo 3851 per gli interessi di mora e 3852 per la sanzione). Se il pagamento viene effettuato:
· oltre 30 giorni e fino a 90 giorni dalla scadenza: gli interessi di mora sono pari al 4% ed è dovuta una sanzione pari 1/9 del 30% della sanzione;
· oltre 90 giorni e entro 1 anno dalla scadenza: oltre agli interessi di mora del 4% è dovuta una sanzione pari 1/8 del 30% della sanzione.

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di Studio Molinaro

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