Diritto dell'erede alla richiesta di documenti presso Banche o Poste

Il cliente ha il diritto di chiedere ed ottenere presso la Banca o la Posta, dove ha acceso un conto corrente, la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Legittimato alla richiesta è anche il suo successore a qualunque titolo ed a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni (es. il curatore fallimentare).
In particolare, l’erede che ha la necessità di ricostruire l'asse ereditario così da tutelare i propri diritti successori, può chiedere ed ottenere dalla banca/posta, informazioni sulla consistenza patrimoniale del defunto, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del T.U. sulla Privacy, che riconosce il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute, a chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Il termine di 10 anni si applica alla richiesta degli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche, non ai contratti bancari, che al contrario devono essere conservati dall'istituto anche oltre il termine di dieci anni dalla loro sottoscrizione.
Il diritto di accesso alla documentazione bancaria/postale da parte del cliente è riconosciuto ai sensi dell'art. 119, 4 comma, del TUB: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”; nonché dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 - Codice della Privacy (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti): "L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile".
Inoltrando un’apposita istanza, si può chiedere all’istituto che vengano indicati, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, movimentazioni bancarie, saldi, libretti a risparmio, conto titoli, cassette di sicurezza e ogni altro rapporto intestato a se stesso o al de cuius.
Se la banca/posta si rifiuta o consegna in ritardo la documentazione, oltre i termini di 90 giorni, il cliente può agire a tutela dei propri diritti e chiedere all'istituto il risarcimento del danno, che va naturalmente provato.
In questi casi prima di rivolgersi al Giudice è preferibile tentare la strada della risoluzione stragiudiziale della controversia attraverso il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.
Sulle spese.
Con riguardo alle spese, le banche non possono chiedere ai loro clienti compensi per la consegna di documenti contenenti informazioni personali che li riguardano. L'art. 119, 4 comma, del TUB, sancisce che la banca può chiedere al cliente un contributo spese che non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili per la riproduzione della documentazione (stampa, fotocopie, spedizione, ecc.).
Sulla base di una valutazione ponderata delle principali situazioni verificabili (ad es. quando la documentazione viene consegnata tramite cd-rom o altro supporto), il Garante della Privacy ha stabilito che una somma di € 20,00 possa essere ritenuta congrua.
Anche l'Arbitro Bancario Finanziario è intervenuto sull'argomento con la Decisione N. 2609 del 10 marzo 2017, chiarendo, che per una mera riproduzione dei documenti cartacei, la richiesta può essere di 10 euro per ogni documento e non per singola pagina.
L'ABF ha anche chiarito che relativamente ai costi di spedizione, essi non potranno essere addebitati nel caso in cui i documenti vengano ritirati direttamente in filiale dal cliente e che gli istituti di credito non possono neanche subordinare la consegna delle copie degli estratti conto (o dei contratti) richieste dal cliente all'effettivo pagamento delle relative spese, in quanto "ha un diritto pieno all’informazione bancaria, con la conseguenza che i documenti devono essere rilasciati previa la sola richiesta da parte dell’interessato".
Articolo del: