Diritto di autore e social network


La tutela delle immagini pubblicate su Facebook è quella offerta dalla legge italiana sul diritto d'autore
Diritto di autore e social network
Il Tribunale di Roma, sezione specializzata impresa, nella sentenza del 1 giugno 2015, n. 12076, chiarisce gli aspetti controversi e la tanta disinformazione sulla condivisione e l’utilizzo dei contenuti pubblicati sui social network. Come è noto, su Facebook vi è la possibilità di inserire contenuti aperti anche ai soggetti non direttamente connessi con la pagina personale, utilizzando l’impostazione "Pubblica" che li rende così visibili a tutti, amici e non. Secondo il giudice romano questo "[...] riguarda esclusivamente le informazioni e non i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l'unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook. [...]" Questo significa che l’unico titolare dei diritti sulle foto pubblicate sui social network rimane sempre e solo l'autore delle immagini. Tale posizione giuridica di vantaggio, conformemente alle disposizioni contenute nella legge sul diritto di autore di cui alla L. 24 aprile 1941, n. 633, legittima l’autore degli scatti ad accedere alla tutela giudiziaria per garantirne l’esclusività, come riconosciuto dagli artt. 88 e ss. della legge sul diritto d’autore. Non rileva, ai fini dell’esclusione della nominata tutela, la possibilità, da parte di qualunque terzo che navighi in rete e visualizzi tali foto anche tramite i motori di ricerca o l’utente Facebook, di prelevare, scaricando su un supporto proprio, e quindi impiegare a piacimento le immagini fotografiche pubblicate con l'impostazione "Pubblica" senza il preventivo consenso dell’autore e senza corrispondere un compenso al fotografo titolare dei diritti d’autore. Secondo la sentenza illustrata, l’impostazione "Pubblica" su Facebook "permette a chiunque di accedere al "contenuto IP" ed eventualmente di condividerlo sullo stesso social network o su altri social network che abbiano ottenuto tale autorizzazione di condivisione attraverso una sub licenza concessa da Facebook, ma non consente di riprodurre e diffondere tale contenuto IP in mancanza del preventivo consenso del fotografo, senza violare i diritti esclusivi previsti dagli artt. 88 e segg. L.A.". Gli utenti Facebook possono quindi tirare un sospiro di sollievo: l’adesione alle condizioni generali di utilizzo del social network non possono derogare alla normativa italiana, ledendo i diritti riconosciuti in capo a ciascun soggetto autore di scatti fotografici o altre immagini.

Articolo del:


di Serena Iannicelli

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse