Separazione dei coniugi, affidamento dei figli
In caso di separazione dei coniugi, il figlio minore può essere collocato presso il papà?
La risposta all’interrogativo è stata pronunciata dal Tribunale di Catania con ordinanza del 02.12.2016.
Nonostante i Giudici di Piazza Cavour ritengano, nella maggior parte delle sentenze, che un bambino, ancora in età scolare, debba essere collocato presso la madre, il Tribunale di Catania si è discostato da tale orientamento maggioritario affermando che, in caso di separazione, anche nel caso di affido condiviso del figlio minore, si debba optare per il collocamento presso il padre tutte le volte che quest’ultimo risulti essere più capace ad esercitare la responsabilità genitoriale e la madre non idonea, in quanto intenta a
risolvere “delicate questioni personali”.
Al fine di decidere presso quale dei genitori debba essere collocato il minore non si fa, dunque, riferimento alla situazione reddituale degli stessi, ma si valuta la loro capacità educativa o meglio la loro capacità a svolgere il ruolo genitoriale.
Infatti, il nostro Legislatore ha a cuore la crescita sana ed equilibrata del minore nell’ipotesi di disgregazione del nucleo familiare.
In altri termini, se il papà risulta più equilibrato, più idoneo a svolgere il ruolo genitoriale, il minore dovrà essere collocato presso di lui: ciò non fa venir meno l’affidamento condiviso sempre nel rispetto del principio della bigenitorialità.
Con questa pronuncia il Tribunale di Catania, considerando i genitori uguali, ritiene che i figli minori possano essere collocati presso il padre ogni qualvolta questi risulti più idoneo, più capace di esercitare la responsabilità genitoriale.
Così ragionando, il Tribunale di Catania ha ritenuto che il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) debba essere inteso come uguaglianza / par condicio tra i genitori.
In conclusione, qualunque sia il genitore a cui il figlio viene affidato, l’altro conserva sempre il diritto di vigilare la sua educazione e crescita.
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