Diritto di visita dei figli ai tempi del Covid 2019

Il Tribunale di Milano, con provvedimento dell'11 marzo 2020, ha prescritto ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi.
Il Tribunale sancisce che l'art.1, comma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti.
La questione interessava un padre che, con ricorso in via di urgenza, adiva il giudice della separazione al fine di esercitare il diritto di frequentazione in precedenza concordato con l'ex coniuge. La moglie, si era trasferita temporaneamente andando così a ledere il diritto di vista all'altro genitore.
Il Tribunale si è pronunciato inaudita altera parte disponendo di attenersi alle prescrizioni di cui al verbale di separazione consensuale in quanto ha ritenuto vincolante ai fini del collocamento e frequentazioni con il padre il predetto accordo, motivando che sia il decreto ministeriale dell'8 che quello del 9 marzo sopra richiamati ed illustrati non vietano l'esercizio di tale diritto.
Pertanto, ha ritenuto che: "in relazione alla contingenza determinata dalla diffusione epidemica COVID-19 non sussistono ragioni per considerare gravi ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. i comportamenti tenuti dal padre a tutela dei minori"; ed ha disposto "che le parti si attenessero alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato".
Il 10 marzo il Governo, sul sito istituzionale, ha chiarito che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».
Il diritto di visita e frequentazione è, quindi, consentito dai decreti ministeriali dell'8/9 marzo 2020, rientrando nelle "situazioni di necessità" ivi previste.
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