Diritto europeo della famiglia 1


Quale Stato è competente a decidere sulle domande di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio tra cittadini dell'Unione Europea?
Diritto europeo della famiglia 1
La nascita dell'Unione Europea, la globalizzazione e i flussi migratori, sono fenomeni che nel corso degli ultimi decenni hanno contribuito a determinare il crescente aumento di matrimoni tra persone di nazionalità diverse; spesso, poi, ci sono famiglie che non hanno una residenza unica e stabile nel tempo.

In tali casi si pone il problema di individuare quale sia lo Stato giurisdizionalmente competente a decidere in relazione a procedimenti di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio.
In ambito europeo, la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione Europea in materia civile mira a stabilire una più stretta collaborazione tra gli Stati membri al fine di armonizzare i diversi sistemi giudiziari e amministrativi, agevolando in tal modo l'accesso alla giustizia. Il cardine di tale modello di cooperazione è il principio del riconoscimento reciproco e di esecuzione delle decisioni giudiziali ed extragiudiziali. Per il raggiungimento di tale scopo, l'Unione Europea adotta, tra l'altro, lo strumento dei regolamenti comunitari, immediatamente esecutivi in tutta l'area comunitaria.

In tale ottica si inserisce il Regolamento CE nr. 2201/03 (cosiddetto Bruxelles 2 bis) il quale stabilisce norme comuni per gli Stati contraenti per quanto concerne la competenza, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di matrimonio, responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori anche al fine di prevenire il fenomeno della sottrazione internazionale.

Con Bruxelles 2 bis, la giurisdizione non si determina più in funzione della cittadinanza del convenuto, ma attraverso il meccanismo dei fori alternativi.
In particolare, l'art. 3 n. 1 del regolamento stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova:
— la residenza abituale dei coniugi, o
— l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
— la residenza abituale del convenuto, o
in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»;

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi.

I fori sono alternativi e tutti esclusivi (sentenza Corte di Giustizia CE, sez. III, proc. C-523/07 del 2.04.2009). L'esclusività dei titoli di giurisdizione ivi indicati modifica i principi dettati dagli artt. 3, 24, 32 e 37 della legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218 del 1995 in tema di giurisdizione.

La nozione di residenza abituale dei coniugi è stata elaborata in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato e da tempo viene utilizzata sia nelle convenzioni sottoscritte nell'ambito di tale organizzazione, sia in ambito comunitario. Secondo l'opinione unanime degli interpreti, si tratta di una nozione autonoma, sganciata dai singoli ordinamenti statali, al fine di valorizzare l'uniformità di applicazione. In questa prospettiva si considera la residenza abituale alla stregua di un mero fatto, implicante la dimora non transitoria di un soggetto in un dato luogo.

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di Avv. Bianca Maria Casadei

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