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Diritto di informazione e di controllo del socio


Quali sono i diritti di informazione e di controllo dei soci di una Società di capitali.
Diritto di informazione e di controllo del socio

Nelle Società di capitali il diritto di informazione e di controllo del socio è disciplinato dall’art. 2476, comma 2, c.c., secondo cui ‘‘i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto diavere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione’’.

La giurisprudenza ordinaria Tribunale di Torino, ordinanza del 20.02.2019, si è pronunciata per delineare la portata applicativa della normativa in materia con particolare riferimento al diritto di informazione e consultazione del socio, – Tribunale di Torino, ordinanza del 20.02.2019 – e del socio non amministratore – sentenza del Tribunale di Milano, 19.01.2017 – premunendosi di trattare l’argomento considerata la lacunosa normativa. In tal senso Tribunale di Bologna, ordinanza del 15.03.2015; Tribunale Milano, ordinanza del 27.03.2014; Tribunale di Venezia, ordinanza del 20.06.2018, Tribunale di Milano, ordinanza del 27.09.2017.

L’esercizio di un’azione nei confronti degli amministratori necessita di una preventiva e adeguata attività di informazione sull’andamento della gestione e sulle operazioni compiute dagli amministratori stessi. Il diritto di controllo del socio amministratore può essere infatti finalizzato all’impugnazione delle delibere assembleari.

Al socio è dunque attribuito il potere di avere alcune informazioni fondamentali per poter valutare lo stato gestionale societario, attraverso due diritti:

  1. il c.d. “diritto all’informazione”, che consente di poter ottenere delle informazioni sull’andamento della gestione;
  2. il c.d. “diritto di consultazione/controllo”, che permette di ottenere la consultazione di specifici documenti relativi alla società.

Il diritto di controllo spetta al socio indipendentemente:

  • dalla presenza di organi di controllo;
  • dall’entità della quota detenuta;
  • dal fatto che il socio possa perdere tale qualità in attuazione di obblighi di trasferimento della quota;
  • dal fatto che abbia manifestato la propria intenzione di dismettere la partecipazione.

La dottrina costante ritiene che siano titolari dei diritti di controllo anche i soci la cui partecipazione sia stata oggetto di pignoramento o sequestro conservativo, sino a che non sia stato nominato un custode. Inoltre, i poteri di controllo spettano anche durante la liquidazione della società.

Il socio che abbia esercitato il recesso cessa di essere tale non al momento della dichiarazione di recesso, ma nel momento successivo in cui la sua quota viene liquidata. Pertanto, in attesa della determinazione del valore della quota il socio receduto può continuare a esercitare i diritti di controllo.

Nel caso che operi nella società il sistema di amministrazione disgiuntiva in cui pur in presenza di una pluralità di amministratori ciascuno di essi non necessariamente è a conoscenza di ciò che fanno gli altri, il diritto di controllo può servire a informarsi sull’operato degli altri amministratori ritenuto che ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro amministratore voglia compiere, prima che sia compiuta.

Nell’ipotesi, invece, di amministrazione congiunta – in base al quale per l’esercizio di alcune o tutte le azioni è necessario il consenso di più amministratori – il socio amministratore potrà invece informarsi preventivamente circa le decisioni degli altri amministratori per scegliere poi se prestare o meno il proprio consenso; dunque il potere di controllo di cui all’art. 2476, comma 2 c.c. risulta avere un margine applicativo molto ridotto.

Per quanto concerne il contenuto di tale diritto di informazione e controllo il socio non amministratore ha diritto di essere informato sullo svolgimento degli affari sociali.

Il diritto di consultazione o di ispezione difatti rappresenta una forma di controllo “diretta”, in quanto mette il socio a contatto diretto – e, quindi, non mediato dall’intervento degli amministratori – con la documentazione cui gli è riconosciuto accesso. Il socio ha infatti il diritto di consultare tutti i libri sociali di cui all’ art. 2478, comma 1, c.c. e tutta la documentazione relativa all’amministrazione della società.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali elencati nell’art.2478 c.c., i libri e le altre scritture contabili obbligatorie, ma anche tutti gli altri documenti sociali, compresi tutti i documenti relativi alla gestione della società. Non vi è alcun legame fra il diritto di controllo e l’annualità del bilancio.

Ne consegue che, una volta esercitato il diritto di controllo il socio rimane libero di esercitarlo nuovamente in relazione all’approvazione di questo.

Infine, i diritti di informazione e di controllo del socio devono essere esercitati in modo da contemperare l’interesse del socio con l’interesse della società. In questo senso, l’esercizio del diritto di controllo del socio incontra due limiti generali:

  • il rispetto dei principi di correttezza e buona fede;
  • la tutela della riservatezza e della concorrenzialità dell’impresa.

Sotto il primo profilo, devono pertanto ritenersi contrarie ai generali principi di correttezza e buona fede le richieste di informazioni avanzate per perseguire finalità contrastanti con l’interesse della società al solo fine di intralciare l’attività sociale o con finalità meramente ostruzionistiche nei confronti degli organi sociali.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha precisato che “Il diritto del socio non può, dunque, ricevere tutela laddove si concretizzi in un’ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità turbativa o laddove la richiesta di informazioni possa cagionare un pregiudizio alla società, risultando per l’effetto legittimo il rifiuto degli amministratori di divulgare alcuni documenti, se sussistono plausibili timori circa un possibile uso distorto delle informazioni ricavabili dai documenti. (…) Deve pertanto realizzarsi un contemperamento di tale diritto rispetto ad esigenze della società meritevoli di tutela, ad esempio in termini di riservatezza dei dati sociali, da condursi alla stregua del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione (attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei dati sensibili presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori) laddove alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale - cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 c.c. co.2- si contrappongono non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società” (Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia dei Imprese, ordinanza 01.09.2018); ed ancora “l’esercizio del diritto di informazione e consultazione non sia preordinato a soddisfare finalità extrasociali o, addirittura, ad arrecare pregiudizio all’attività sociale o a ostacolare il suo svolgimento” (Tribunale di Venezia cit. ordinanza 20.06.2018).

Sotto il secondo profilo, in linea di principio l’esercizio dei diritti di informazione del socio non può essere paralizzato dagli amministratori mediante l’opposizione del segreto sociale purtuttavia il socio non può divulgare le informazioni riservate ai terzi estranei alla società oppure utilizzarle al fine di svolgere attività in concorrenza con la società.
Ad ogni buon conto nel caso di contrasto tra i soci e gli organi sociali può essere promosso un ricorso in via cautelare urgente, ai sensi dell’art. 700 C.p.c. e spetterà al Magistrato contemperare nel merito la preferenza del diritto del socio ad essere informato e ad esercitare il diritto di controllo sull’attività sociale con le necessità della società fatto salvo il giudizio civile ordinario.

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