Diritto penale al tempo del Coronavirus: cosa prevede il nuovo decreto


Brevi osservazioni sulla rilevanza Penale dei decreti del presidente del consiglio relativo all'emergenza Covid 19
Diritto penale al tempo del Coronavirus: cosa prevede il nuovo decreto

L'emergenza relativa alla pandemia di Covid 19 ha indotto, giustamente, il governo a imporre delle restrizioni con l'ordinanza che determina l'isolamento nel proprio domicilio per contrastare e debellare il virus.

Tali provvedimenti necessari per la salute dei cittadini hanno di conseguenza sospeso principi costituzionalmente previsti quali: la libera circolazione sul territorio nazionale, il diritto di riunione il diritto di svolgere liberamente la propria attività lavorativa di relazione e sociale.

Con l'isolamento si è imposto al cittadino di non abbandonare il domicilio se non per comprovate esigenze di lavoro per situazione di necessità per motivi di salute e per il rientro alla propria residenza.

Il Cittadino che venga identificato dalle forze dell'ordine in strada e non dimostri di trovarsi nelle situazioni sopra elencate è passibile di responsabilità penale a vario titolo tant'è che gli articoli 3 e 4 del Dpcm prevedevano il soggetto fosse passibile dei reati di 650 c.p., 495 c.p. e 438 c.p.

In altre parole si può configurare il reato di inosservanza del provvedimento dell'autorità articolo 650 c.p., di false dichiarazione al pubblico ufficiale 495 c.p. e di procurata epidemia; la sussistenza e punibilità dei primi due reati è facilmente accertabile direttamente ove non ci siano giustificazioni valide per il 650 c.p. e ove risultino mendaci successivamente con indagini per accertare insussistenza dei motivi addotti con la conseguente possibilità di instaurare un procedimento penale di fronte al tribunale che potrà terminare o con una condanna o con un'assoluzione.

Ben diverso è, però, il discorso circa la sussistenza e la punibilità del delitto di epidemia che ha struttura rigorosamente dolosa che prevede una pena gravissima. Per la sussistenza di detto reato si dovrebbe poter dimostrare che il soggetto trovato fuori dal proprio domicilio avesse la coscienza e volontà di diffondere l'epidemia. Dobbiamo, quindi, domandarci come si può ritenere responsabile di tale reato un soggetto non positivo al virus o asintomatico che venga identificato fuori dal proprio domicilio nei casi suddetti. Come si potrà dimostrare il dolo dello stesso? La coscienza e volontà di provocare un'epidemia? È ovviamente impossibile.
Quindi, qualora venisse aperto un procedimento per tale reato porterebbe ad un'istruttoria inutile.

In tale situazione possiamo solo dire che chi esce di casa senza giustificato motivo dimostra mancanza assoluta di coscienza civile ed espone se stesso e le altre persone al contagio, ma non agisce certo per provare l'epidemia. Il suo comportamento oltre che moralmente e socialmente censurabile integra semmai i reati di cui all'articolo 650 c.p. e 495 c.p.,ma non la procurata epidemia. Tale norma fu scritta non già per un'attività singolare, ma pensando ad un concerto associativo che potrebbe realizzarsi in tempo di guerra per fiaccare un eventuale nemico, ma ripetiamo non può essere assolutamente applicabile a un soggetto; pertanto i reati indicati agli articoli 3 e 4 Dpcm a nostro avviso sono rivolti a chi non comprende il reale pericolo che l'Italia sta correndo per chi non dimostra alcun senso civico.

Inoltre, il reato di cui al 650 c.p., che in questi giorni è stato contestato in più di 50.000 casi porterà un enorme mole di lavoro ai tribunali per poi finire in un nulla di fatto perché al più verrà comminata la sanzione pecuniaria di 206€ o, nella maggior parte dei casi, finirà con l'oblazione.

Preso atto di ciò il Governo è corso ai ripari e il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 24 marzo firmando un nuovo decreto che contiene sanzioni più dure e più facilmente applicabili per chi viola le norme “anti-coronavirus”.

Ha stabilito che “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000”; inoltre, nel testo approvato dal Cdm non è previsto un fermo dei veicoli, ma se la violazione è compiuta con un mezzo la sanzione viene aumentata fino a un terzo.

Contestando, quindi, una sanzione amministrativa non vi sarà più un procedimento penale per il reato di cui al 650 c.p. e, quindi, la sanzione è molto più veloce e più facilmente eseguibile, inoltre è di tutta evidenza che sia anche molto più alta economicamente parlando.

Resta ferma l'applicabilità del 495 c.p. per le false dichiarazioni.

Stupisce, invero, l'applicazione di una norma penale per DPCM che punirebbe il soggetto positivo al tampone che viola la quarantena con la reclusione fino a 5 anni perché viene introdotta una norma penale sostanziale mediante un decreto che ha valore di atto amministrativo violando la riserva di legge prevista costituzionalmente.

Sembra che venga estesa la disciplina del reato colposo di danno di cui all'art. 449 che non prevede l'epidemia colposa con ciò a nostro avviso violando il principio di tassatività della legge.
Vedremo cosa ne penserà la giurisprudenza nei prossimi anni; intanto non resta che attenersi il più possibile alle restrizioni che sono sotto riportate:

•    limitazione della circolazione delle persone se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

•    chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

•    divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;

•    quarantena per chi ha avuto contatti stretti con contagiati e divieto assoluto di uscire di casa per i positivi;

•    limiti o stop a riunioni o assembramenti in luoghi pubblici nè eventi e riunioni culturali, ludiche, sportive, ricreative e religiose;

•    sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nelle chiese;
•    chiusura di cinema, teatri, discoteche, sale scommesse, centri culturali, centri sociali ecc.

•    sospensione di congressi e convegni, solo videoconferenze;

•    limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni disciplina e chiusura temporanea di palestre e piscine nonché limiti ad attività sportive all'aperto;

•    riduzione dei trasporti pubblici;

•    sospensione o chiusura di tutte le scuole e le università, solo attività formative a distanza;

•    chiusura dei musei e luoghi culturali;

•    limitazione della presenza fisica negli uffici pubblici, salve le attività indifferibili e i servizi essenziali;

•    limitazione o sospensione per i negozi, ad eccezione di quelle che garantiscono beni alimentari e di prima necessità che devono comunque assicurare le distanze anti contagio;

•    chiusura bar e ristoranti;

•    limitazione o sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità  di esclusione dei servizi di pubblica necessità;

•    specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti al pronto soccorso e limitazione dell'accesso di parenti in ospedali e carceri;

•    obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale per chi è transitato o ha sostato in zone a rischio epidemiologico indicate da Oms o Ministro della salute.

 

Articolo del:


di Avv. Giangualberto Pepi

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