Diritto penale alimentare


Responsabilità del direttore di un supermercato, nuovo articolo 440 c.p., particolare tenuità del fatto.
Diritto penale alimentare
Sempre più spesso assistiamo, in tema di disciplina di alimenti, a pronunce della Suprema Corte, che hanno ad oggetto la responsabilità penale dei direttori di supermercati, per reati classificati come "agroalimentari". La giurisprudenza, ormai granitica sul punto, non è più propensa ad addebitare tale responsabilità sic et simpliciter al legale rappresentante di una società gestrice di una catena di supermercati, bensì tende ad addossarla al direttore di ogni singola unità territoriale autonoma, infatti (come chiarito anche da Cass. Pen. Sez. III, n.44335 del 10.09.2015) incombe su quest’ultimo il dovere di effettuare controlli quotidiani, in quanto lo stesso è classificato tra il personale di primo livello, vale a dire "i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate". Nel caso di specie, il legale rappresentante di una S.r.l., direttore di un autonomo supermercato, deteneva per la vendita, esposti nel banco frigo del reparto di salumeria e nella annessa cella frigorifero, numerosi prodotti alimentari (salumi, mortadelle, salsicce, ecc.) in cattivo stato di conservazione e scaduti.
La disciplina di riferimento, rispetto alla vendita di sostanze alimentari pericolose o in cattivo stato di conservazione, è abbastanza eterogenea, infatti è prevista e disciplinata dall’ art. 5 lett. b) l. n. 283/1962, tuttavia la stessa, va calata all’interno di un impianto normativo, più ampio, che prevede altresì gli articoli: 444 c.p. (Commercio di sostanze alimentari nocive); 515 c.p. (Frode in commercio); 516 c.p.: (Vendita di sostanze non genuine come genuine). Tuttavia, il disegno di legge numero 2231, recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari", modifica l’impianto normativo precedente, infatti con il nuovo articolo 440 c.p., intende colpire le condotte realizzate nei diversi livelli della filiera produttivo-distributiva degli alimenti: produzione, trasporto, importazione, esportazione, commercio, vendita e distribuzione. Oggetto della condotta de qua, sono le sostanze alimentari "pericolose", quindi le norme, sopra analizzate, agiscono su diversi piani. Il discrimen è la portata del pericolo, che deve riguardare la possibilità concreta, che più di una persona, subisca una malattia, un disturbo alla salute, i cui relativi danni rilevano, solo se derivano dal consumo dei prodotti effettivamente già commercializzati o distribuiti. Sul punto la giurisprudenza è copiosa, è interessante analizzare, una pronuncia della Suprema Corte, che ha applicato per la prima volta, in tema di diritto penale alimentare, l’art. 131 bis del c.p. così come introdotto dal D.lgs. n. 28 del 16.3.2015, disciplinante il nuovo istituto della "Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto". Si trattava di decidere su un ricorso proposto da un uomo condannato a 10mila euro di ammenda (nel 2014), perché in piena estate (il 22 luglio) deteneva sotto il sole alcune casse di pesce per finalità commerciali. I prodotti ittici erano esposti all'ingresso di un trabucco nella località di Vieste sotto la dicitura «pesce fresco, consumazione pasti». La Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza n. 40355 del 8.10.2015, ha accolto il ricorso, statuendo che: la messa in vendita di modeste quantità di alimenti non freschi, perché malamente conservati, può integrare quella «particolare tenuità del fatto» che, alla luce della recente novella legislativa, non permette la punibilità della relativa condotta.
Dalle massime espunte dalle varie pronunce, è possibile dunque notare come sia sentito ed importante il tema analizzato, vista la rilevanza del bene giuridico tutelato, vale a dire il diritto alla salute dei consumatori.

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di Avv. Gianluca Iaione- Dott. P. G. Caputo

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