Diritto penale alimentare


Responsabilità penale del legale rappresentate di una catena di supermercati, risk assessment, risk management, delega di funzioni.
Diritto penale alimentare
L’odierna realtà (e responsabilità) imprenditoriale offre, sempre più, scenari articolati e complessi, che necessitano di essere indagati ed approfonditi, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale sul punto, sembra aver adottato un approccio interpretativo-evolutivo rispetto al concetto stesso di impresa, su cui innestare l’accertamento della responsabilità penale; infatti con la sentenza n. 40324 del 28 settembre 2016, pur dando conto dell’esistenza di un indirizzo difforme, afferma che: in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentate di una società articolata in plurime unità territoriali autonome, affidate ad un soggetto con mansioni direttive, non può dirsi responsabile della salubrità degli alimenti posti in vendita, indipendentemente dalla presenza di una apposita delega in forma scritta. La responsabilità penale deve, dunque, ricercarsi nella singola struttura coinvolta, senza doversi dare prova dell’esistenza formale di un atto di trasferimento di funzioni, tanto che con la sentenza n. 19642 del 2003 la stessa Suprema Corte aveva riconosciuto, che in presenza di strutture produttive complesse, la delega avrebbe dovuto presumersi "in re ipsa".

L’adozione di schemi "verticistico-piramidali", rende differenti le posizioni assunte dai vari protagonisti dell’impresa, è opportuno dunque diversificare quella del legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati da quella del direttore di una singola unità della stessa.

Al legale rappresentante spetta senza dubbio la preliminare attività di risk assessment e la successiva attività di risk management (gestione del rischio), secondo il modello ex D.lgs 231/2001, utile per la scelta e l’adozione di misure cautelari adeguate a governare il rischio tipico insito nell’attività economica esercitata. Più precisamente il risk assessment o valutazione del rischio, può essere definito come: il processo di stima dei fattori di rischio associati a specifiche attività di una organizzazione. Esso comprende le attività di:

1) identificazione delle attività;

2) individuazione delle minacce e dei fattori di rischio;

3) valutazione ed attribuzione del livello di rischio;

4) classificazione delle attività in base al rischio potenziale.

Per evitare facili fughe da responsabilità del garante primario, l’art. 16 del D.lgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, ha specificato i requisiti che la delega deve avere per essere considerata effettiva ed efficace:

a) deve sussistere una obiettiva necessità di delegare;

b) Il delegato deve essere persona idonea, per preparazione e competenze a svolgere la mansione affidatagli;

c) Il delegato deve avere una autonomia operativa e di spesa;

d) Il delegante non deve ingerirsi nell’operato del delegato;

e) La delega deve essere conferita per iscritto, per assolvere a funzioni di pubblicità e certezza nei rapporti, anche se tale adempimento, grazie agli ultimi orientamenti giurisprudenziali, non rappresenta più un requisito necessario, né ad substantiamad probationem.
In ultima analisi, vengono enucleati anche i presupposti fondanti di un’eventuale responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante dell’impresa, bisogna infatti accertare: che la dimensione dell’impresa non impedisse il monitoraggio dell’attività del direttore stesso, la capacità ed idoneità tecnica di questi, la mancata conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del direttore, che in ogni caso il fatto non derivi da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali di pertinenza, esclusiva del titolare dell’impresa, quali tra queste, l’omessa adozione di procedure di autocontrollo proposte dai manuali adottati in conformità dell’art. 8 del Regolamento CE n. 852 del 2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e validati dal Ministero della Salute e prescritte, più in generale, anche dall’allegato 2 del Regolamento stesso.

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di Avv. Gianluca Iaione- Dott. P. G. Caputo

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