Diritto penale aziendale


Nuovo codice degli appalti e delle concessioni, articolo 80, misure di self-cleaning e modello 231, condanne successive all'aggiudicazione.
Diritto penale aziendale
Il D.lgs n. 50 del 18.04.2016, meglio conosciuto come "Nuovo codice degli appalti e delle concessioni", è stato approvato in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 11 del 28.01.2016, con la quale il nostro ordinamento ha fatto proprie le direttive europee numero 23, 24 e 25.
Dal punto di vista del diritto penale societario, è di rilevante interesse, l’articolo 80 del decreto legislativo, il quale prevede i "motivi di esclusione" delle imprese dalle procedure di gara. Costituisce motivo di esclusione dalla procedura, la condanna irrogata con: sentenza definitiva; decreto penale divenuto irrevocabile; sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.

È opportuno sottolineare, inoltre, che il nuovo codice considera rilevanti anche le condanne irrogate per il delitto tentato. In controtendenza, rispetto al precedente art. 38 del D.lgs n. 163/2006, il novello articolo 80, elenca un’apposita lista di reati rilevanti ai fini dell’esclusione dalle gare.
La ratio di tali scelte normative europee prima e nazionali poi, sembra rintracciarsi, da un lato, nella possibilità di "salvare" le imprese che si sono rese colpevoli di meri errori formali ovvero di negligenze lievi o non dolose, dall’altro di "dissuadere" le imprese stesse dal porre in essere comportamenti scorretti, che incidono sull’affidabilità dell’impresa, nell’esecuzione degli appalti pubblici.
Interessante novità, in tal senso, è rappresentata dall’introduzione del nuovo meccanismo di "self-cleaning", il quale consiste nella possibilità, per gli operatori economici, di porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni commesse in passato, mediante la messa a disposizione di misure idonee a dimostrare la permanenza della loro "affidabilità". In particolare, nel caso in cui, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico e questo non sia stato condannato ad una pena detentiva superiore a 18 mesi, l’operatore economico potrà provare: di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito; nonché di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se queste misure sono ritenute sufficienti, l’operatore economico non sarà escluso dalla procedura d’appalto, altrimenti le stazioni appaltanti dovranno motivare esplicitamente la decisione di esclusione. Non potrà, tuttavia, disporsi l’esclusione: nei casi in cui il reato sia stato depenalizzato; nei casi in cui sia intervenuta la riabilitazione; nei casi in cui il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ed infine in caso di revoca della condanna.
Si evince, dunque, che la valutazione della stazione appaltante, non è più legata allo specifico appalto da aggiudicare, bensì debba concentrarsi sull’attività riparatoria posta in essere dal concorrente, dopo la commissione del reato, oppure sull’adozione, da parte del concorrente di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, così come previsto e disciplinato dall’articolo 6 del D.lgs, n.231/2001.
Per quanto riguarda la rilevanza delle condanna irrogate dopo l’aggiudicazione, l’art. 108 prevede che lo scioglimento del vincolo contrattuale potrà essere attivato allorché: l’aggiudicatario si sia trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art. 80 co.1; nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta, durante il periodo di validità del contratto, una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al predetto art. 80. La nuova disposizioni, a differenza dell’art. 135 del previgente D.lgs n. 163/2006, allarga l’incidenza delle condanne penali riportate dall’appaltatore dopo l’aggiudicazione.
In definitiva, una volta analizzata, anche se a grandi linee, la portata innovativa del nuovo codice degli appalti e delle concessioni, una considerazione è d’obbligo: il legislatore, attraverso l’articolo 80, ha voluto porre l’accento, ancor più di prima, sulle caratteristiche tecniche e "morali", necessarie per poter partecipare, vincere o essere escluso da una gara pubblica.

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di Avv. Gianluca Iaione- Dott. P. G. Caputo

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