Diritto penale doganale e alimentare


Made in Italy, Olio Dop del Cilento, italian sounding e perfezionamento attivo.
Diritto penale doganale e alimentare
L’allarme lanciato, da testate giornalistiche e notiziari televisivi, circa la provenienza dei maggiori prodotti alimentari, contraddistinti dal marchio "Made in Italy", trova le sue basi, nelle recenti scelte politiche europee, in ambito alimentare e doganale. Gli esempi sono molteplici:
- pomodori marocchini
- arance egiziane
- olio tunisino
Le arance egiziane hanno registrato nel 2015 un’impennata record: 1,22 milioni di tonnellate esportate, di cui una larga fetta finita sulle tavole nel nostro paese.

In questi giorni, è inoltre intervenuta una decisione della Commissione Commercio Internazionale, del Parlamento europeo, che con un voto a larghissima maggioranza, ha di fatto dato il via libera a 70 mila tonnellate di aumento delle importazioni privilegiate di olio d’oliva tunisino a dazio zero per il 2016 e 2017, con l’intento di aiutare l’economia tunisina, dopo i danni provocati dall’attentato di Sousse.

Viene dunque sferrato un grave colpo all’economia della nostra agricoltura, in particolare del Sud Italia, che da qualche anno può vantarsi di possedere proprietà uniche, vedasi la certificazione Olio Dop del Cilento. Oltre all’importazione di prodotti stranieri ciò che preoccupa è la contraffazione di prodotti apparentemente prodotti in Italia.

Il fenomeno che si vuole dunque contrastare è quello dell’italian sounding. Con questo termine si fa riferimento a pratiche di produzione e commercializzazione di prodotti atti a far presumere falsamente al consumatore un’origine italiana del prodotto, non rispondente a realtà, laddove l’italianità supposta dello stresso, ne costituisce motivo principale per l’acquisto. Su 1200 prodotti registrati in sede UE con marchi Dop, Igp o STG ben 261 sono di origine italiana, pari al 22% dell’intera fetta del mercato europeo.

Sul punto, la disciplina normativa, non è chiara.

La legge n. 55/2010 (c.d. legge Reguzzini-Versace) aveva introdotto l’etichettatura obbligatoria e la tracciabilità per luogo di origine, di ciascuna delle fasi di lavorazione dei prodotti destinati alla vendita nei settori tessile, calzaturiero e pelletteria. Tuttavia il Governo italiano, a seguito della censura della Commissione UE, visto che la stessa norma andava a ledere la concorrenza e il principio della libera circolazione dei prodotti, ne ha sospeso l’applicazione, facendo sì che le dogane continuassero ad applicare il Regolamento CEE 2913/1992, in base al quale (art. 24), "una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale...". Tale vicenda, tecnicamente, viene definita "perfezionamento attivo", vale a dire un regime previsto dal Codice doganale dell’Unione Europea, che per favorire l’attività di import-export delle imprese europee ha dato il via libera all’importazione di beni di provenienza estera, senza che questi fossero assoggettati a dazi o ad altre politiche commerciali. In altri termini, il perfezionamento attivo consente di sottoporre le merci non comunitarie a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento.
Per proteggere il Made in Italy ,si cerca ora di far ricorso alla tecnologia digitale, certificando i prodotti effettivamente realizzati in Italia: attraverso la certificazione digitale del prodotto si ottiene di tracciare l’intera filiera della produzione e distribuzione, garantendo l’autenticità del Made in Italy. Tuttavia allo stato sembra che l’unico deterrente per evitare le contraffazioni, sia il ricorso allo strumento repressivo degli istituti e della normativa penale. Infatti il disegno di legge 2231/2016, recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari", prevede, tra l’altro, il nuovo reato di agropirateria che punisce la vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi e da marchi di qualità, Dop o Igp, contraffatti, con l’aggravante di falsi documenti di trasporto o di simulazione del metodo di produzione biologica.

Articolo del:


di Avv. Gianluca Iaione- Dott. P. G. Caputo

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