Diritto penale societario


Ai fini della sussistenza del reato di evasione fiscale deve tenersi conto del netto dei costi dichiarati dall'imprenditore
Diritto penale societario
DIRITTO PENALE SOCIETARIO
BILANCIAMENTO TRA COSTI E RICAVI PER LA SUSSISTENZA DEL REATO DI EVASIONE FISCALE
Relativamente al campo dell’evasione fiscale, secondo quanto disposto dal Dlgs 74 del 2000, modificato dal Dl 138 del 2011 e ulteriormente ritoccato dal Dlgs. n. 158/2015 le principali condotte che configurano un reato penale e le relative sanzioni sono: dichiarazione fraudolenta - dichiarazione infedele - dichiarazione omessa - omesso versamento IVA e ritenute certificate - emissione di fatture false e occultamento o distruzione di documenti contabili.
Si rammenta che in base al d.lgs. n. 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali è stato depenalizzato per i versamenti di importo inferiore a euro 10.000 annui.

Con la sentenza n. 21639 del 16/5/2018 la Cassazione ha statuito come la soglia di punibilità per l'evasione fiscale va calcolata al netto dei costi dichiarati dall'imprenditore.
Invero, ciò che rileva ai fini processuali penali non è solo il volume d’affare sulla base della contabilità formalizzata ovvero degli elementi positivi di reddito ma anche i costi effettivamente sostenuti dall’azienda ai fini del superamento della soglia di punibilità.
Secondo gli ermellini, dunque, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessa dichiarazione del contribuente, il fisco può ricorrere a presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque tenere conto anche delle componenti negative di reddito emerse dagli accertamenti, sicché qualora non sia possibile accertare i costi, questi possono essere anche determinati induttivamente, posto che, diversamente, cioè laddove non si tenesse assolutamente conto dei costi di produzione del reddito, si considererebbe reddito d'impresa, costituente la base per il calcolo dell'imposta, il profitto lordo anziché quello netto.
Con la suddetta pronuncia, La Suprema Corte conferma altre precedenti in merito, che, ugualmente hanno affermato come per imposta evasa deve intendersi l'intera imposta dovuta, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario. Non solo. Ai fini del superamento della soglia di punibilità stabilita dalla legge, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.

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di Avv. Gianluca Iaione avv. M.C. D'Avenia

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