Diritto penale societario


I comportamenti illeciti di manipolazione del mercato a livello nazionale richiamano le disposizioni del regolamento Ue 596/2014 con il nuovo decreto
Diritto penale societario
DIRITTO PENALE SOCIETARIO
IL NUOVO DECRETO SUL "MARKET ABUSE"
I comportamenti di manipolazione del mercato detti altrimenti reati di aggiotaggio sono punibili sia con sanzioni penali sia con sanzioni amministrative.
Per aggiotaggio devono intendersi tutti quei comportamenti messi in atto su strumenti finanziari atti a mistificare in qualsiasi maniera la realtà. Più in dettaglio, costituiscono manipolazioni del mercato la diffusione di notizie, informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari e il porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
Tali condotte sono sempre più diffuse all’interno della comunità europea; tale esigenza è stata affrontata con l’emanazione della Direttiva 2003/71/CE e del Regolamento n. 809/2004/CE che disciplinano gli abusi di mercato.
A livello nazionale, si richiamano le disposizioni del regolamento Ue N. 596/2014, che ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato e introdotto misure di prevenzione atte a favorire la diffusione delle informazioni e a sanzionare i comportamenti scorretti di abuso di informazioni privilegiate previsti dal cd insider trading, mediante il regolamento MAR (che, essendo un regolamento di diretta applicazione si applica direttamente negli Stati Membri senza che siano richieste misure attuative domestiche, con ciò aumentando significativamente il livello di armonizzazione della disciplina degli abusi di mercato a livello europeo).
Tale adeguamento nazionale è stato formalizzato proprio in questi giorni con il decreto legislativo sul market abuse approvato dal Consiglio dei Ministri.
Nel complesso, tale decreto, in linea con il suddetto regolamento, ammette una serie di esenzioni relativamente agli obblighi di comunicazione e trasparenza, di condotte legittime e di pratiche di mercato accettate; la possibilità di effettuare sondaggi di mercato alle condizioni previste dal regolamento; l’estensione delle ipotesi di manipolazione del mercato anche agli ordini di negoziazione effettuati con mezzi elettronici.
Nello specifico, il suddetto decreto estende la fattispecie penale della contravvenzione anche alle condotte che hanno per oggetto strumenti finanziari negoziati su Otf e ai casi di manipolazione del benchmark; ancora, interviene sulle sanzioni amministrative elevando da una parte l’importo massimo della sanzione pecuniaria in caso di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato dall’altro modificando il perimetro della confisca escludendo la misura sui beni utilizzati per la commissione della violazione.
In ambito nazionale, relativamente ai comportamenti di manipolazione di mercato si richiama altresì il TUF (Testo unico della finanza), che specifica alcune tipologie di operazione sospette: operazioni di compravendita false o fuorvianti, operazioni di compravendita che fissano il prezzo a livelli anomali e artificiali, operazioni di compravendita che utilizzano artifizi, inganni o espedienti e, infine, artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. Da sottolineare infine una recente modifica al TUF, che richiede agli emittenti quotati di istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate.
Si complica così il lavoro degli avvocati in materia penale.
E’ la CONSOB a vigilare sulla correttezza delle informazioni. Invero, può richiedere agli emittenti quotati la comunicazione di notizie e documenti, assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dalle società di revisione e dai dirigenti delle società, eseguire ispezioni.

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di Avv. Gianluca Iaione avv. M.C. D'Avenia

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