Diritto penale tributario


Differenza tra abuso del diritto ed evasione
Diritto penale tributario
Ancora novità in materia di reati tributari.
Pur tuttavia la Suprema Corte confonde l’abuso di diritto con l’evasione nella sentenza n. 8047/2018 senza considerare la riforma del 2015 e la sua stessa giurisprudenza.
All’uopo: è abuso ciò che è stato concretamente posto in essere al solo fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali, mentre è evasione ciò che è simulato ed in quanto tale non effettivamente realizzato.
Vi è dunque uno spartiacque tra le due fattispecie giacché quelle abusive e quindi quelle effettivamente realizzate dal contribuente non danno luogo ai fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Leggi queste ultime dirette a punire le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, intendendosi per tali quelle apparenti o riferiti a soggetti fittiziamente interposti.
E’ con la sentenza n. 40272/2015 del 7 ottobre 2015 che la Corte di Cassazione ha applicato per la prima volta le nuove norme sulla depenalizzazione dell'abuso del diritto, stabilendo appunto la irrilevanza penale delle operazioni abusive, perseguibili solo con una sanzione amministrativa.
In tale ambito, si colloca anche la recente circolare n. 1/2018 Guardia di finanza che riprende quanto già affermato dalla legge delega n. 23/2014 per la riforma del sistema fiscale "a seguito della codificazione dell’abuso del diritto, secondo cui l’azione penale deve ritenersi oggi limitata esclusivamente ai comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo della documentazione falsa".
Ed, in applicazione del favor rei espressamente indicato nel D.L.gs 128/2015 tutte le operazioni elusive commesse nel periodo ante riforma non possono essere più perseguite penalmente.
Di contro, ricade nella sfera punitiva penale l’operazione che, pur se valida sotto il profilo giuridico è in realtà fittizia ovvero inesistente sul piano economico quale è la fattispecie dell’evasione.

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di Avv. Gianluca Iaione - avv. M.C. D'Avenia

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