Disapplicazione della disciplina società di comodo


Lo stato di crisi di un’impresa industriale giustifica l’inapplicabilità della disciplina delle società non operative
Disapplicazione della disciplina società di comodo
Come ormai noto da molti anni, la disciplina riguardante le c.d. "società di comodo" è stata introdotta nel nostro ordinamento al fine di perseguire l’obbiettivo di contrastare comportamenti elusivi, rappresentati dall’utilizzo dello strumento societario come schermo per gestire il patrimonio dei soci ed avvalersi di un regime fiscale più favorevole. La normativa dispone di applicare un reddito minimo alla società nel caso il reddito effettivo non raggiunga l’importo calcolato e parametrato sul valore delle poste dell’attivo patrimoniale della società. Sull’argomento c’è una novità importante. Recentemente la Corte di cassazione con la sentenza n.12777/2016 afferma che ad un’impresa industriale in stato di crisi non è applicabile la normativa prevista per le imprese non operative, qualora non sia in grado di svolgere la propria attività caratteristica indipendentemente dalle cause di esclusione o disapplicazione stabilite dalla disciplina ordinaria. Si tratta di una precisazione importante e condivisibile data l’attuale situazione economica, caratterizzata da una perdurante e diffusa crisi che colpisce numerose imprese. La decisione della Corte di cassazione apre uno spiraglio alle imprese in stato di crisi le quali potranno evitare gli effetti negativi derivanti dalla condizione di non operatività, diversamente dalle precedenti disposizioni.
La novità consiste nella disapplicazione della normativa delle società di comodo anche qualora l’impresa sia impossibilitata a svolgere l’attività economica prevista dall’oggetto sociale. Tali situazioni oggettive possono essere ad esempio: (i) il periodo d’imposta da cui decorre la messa in liquidazione volontaria, contrariamente il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato normale anche se di durata inferiore; (ii) i periodi d’imposta successivi al primo, in cui il soggetto non ha ancora avviato l’attività prevista dall’oggetto sociale; (iii) periodi di durata annuale, con beni posseduti per tutto il periodo d’imposta, nei quali è svolta un’attività di natura stagionale. Rientra inoltre tra le ipotesi di non normale svolgimento dell’attività il caso di sequestro conservativo delle quote di una s.r.l., in quanto l’obiettivo è quello di conservare il patrimonio della società e non quello di assumere il rischio imprenditoriale.
Nella generalità dei casi le principali cause di esclusione si riscontrano nei soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali, nelle società che si trovano nel primo anno di esercizio, nelle società in amministrazione controllata o straordinaria, nelle società assoggettate a procedure concorsuali, nelle società con un valore della produzione superiore al totale attivo dello Stato Patrimoniale, nelle società congrue e coerenti con gli studi di settore. Rappresentano invece i principali casi di disapplicazione le società sottoposte a procedure concorsuali, le società sottoposte a sequestro penale o con nomina di un amministratore giudiziario da parte del Tribunale, le società che esercitano esclusivamente attività agricola, le società in liquidazione volontaria che hanno assunto in precedenza l’impegno allo scioglimento. L’impresa avrà convenienza a dimostrare l’inapplicabilità della disciplina anche nell’ipotesi in cui il mancato raggiungimento del reddito minimo previsto dalla legge è in realtà dipeso da particolari situazioni, come ad esempio il sostenimento costi straordinari o la mancata irrogazione di finanziamenti già riconosciuti e imputati a bilancio, purché gli stessi non siano stati erogati per causa non imputabile alla società medesima.
In queste ipotesi la società avrà interesse a presentare l’istanza di interpello per ottenere l’accoglimento parziale che comporta la disapplicazione ai soli fini IRAP e IVA in quanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, tali condizioni non giustificano l’insufficiente valore dei ricavi e di conseguenza l’accettazione anche ai fini Ires/Irpef.
Per poter accedere alla disapplicazione, le società interessate possono presentare un’istanza di interpello "probatorio". A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 156/2015 l’istanza è diventata facoltativa e ciò permette al contribuente di potersi "auto" disapplicare dalla disciplina in materia di società di comodo o perdita sistematica dopo aver valutato l’esistenza delle citate situazioni oggettive, senza interpellare l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia nel modello Unico è richiesto di indicare se l’interpello è stato presentato o meno.
L’istanza deve essere presentata almeno 120 giorni prima della scadenza prevista per la trasmissione della dichiarazione dei redditi o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi allo stesso adempimento.
A tal proposito si precisa che nei casi analoghi a quello della sentenza, le imprese industriali possono dimostrare sia in sede di interpello che in caso di contestazione da parte dell’Ufficio successiva alla presentazione della dichiarazione, l’esistenza della crisi di settore.

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