Disastro, nozione e tratti essenziali
Affinchè ad un fatto venga attribuita la qualifica di disastro occorre che si verifichi un avvenimento di notevole entità che pone in pericolo un numero indeterminato di persone

Sotto questa denominazione, con il termine di disastro rientrano tre figure delittuose, che il nostro codice, per un eccesso di casistica che ne costituisce una delle principali caratteristiche, distingue senza alcun riguardo e senza alcuna necessità ed in base a criteri non poco arbitrari, precisamente le figure delineate negli articoli 426, 428, 430 del codice penale. Per disastro e dunque affinchè ad un fatto venga attribuita la qualifica di disastro, occorre che si verifichi un avvenimento di notevole entità che pone in pericolo un numero indeterminato di persone. In questa ampia configurazione di reato potrebbe rientrare anche l'incendio, che però per ragioni di approfondita analisi logico - giuridica abbiamo esaminato in maniera distinta in ossequio ad una tradizione giuridico - penale nonchè ad una tradizione più che secolare. Trattandosi in ogni caso di delitti dolosi, delitti che richiedono sempre e comunque la volontà dell'individuo nel compierli, l'elemento oggettivo di tali diritti consiste nel cagionare in qualsiasi modo, e dunque con azioni od omissioni gli avvenimenti poc'anzi descritti e che di seguito si vanno a specificare.
In primis, nell'ambito del disastro troviamo il reato di inondazione, frana o valanga ex articolo 426 c.p. per inondazione di intende un allagamento dovuto ad invasione di acque in luoghi non destinati a riceverle, nel momento del fatto, e per un'estensione tale da costituire un pericolo per la pubblica incolumità. Da tale fattispecie occorre distinguere il semplice danneggiamento ex articolo 635 c.p. che si verifica nel caso in cui un soggetto guastando o creando un danno a dighe o condutture provoca un modesto o irregolare deflusso di acque. Al contrario, la frana è uno scoscendimento o distacco di terreno e dunque una massa di terriccio, sabbia, ghiaia e pietrame che proviene dall'alto. La valanga infine è una massa di neve che si distacca dalla montagna e crescendo progressivamente nella fase di discesa precipita in un punto più basso. Le altre due ipotesi di disastro si concretizzano nel naufragio, sommersione o disastro aviatorio e nel disastro ferroviario. Nel primo caso vi è la perdita di una nave in navigazione dovuta a qualsiasi causa in particolare alla collisione, l'incaglio, esplosione e rovesciamento. Se la nave non è in navigazione ma è ferma o ancorata e vi è l'affondamento totale o parziale della stessa si concretizza il reato di sommersione. Il disastro aviatorio è la caduta di aeromobile, che precipita a terra o in acqua, non potendo essere dominato da alcun efficace comando. Per quanto riguarda il disastro ferroviario ex articolo 430 c.p. tale fattispecie di reato si verifica ogni volta che si abbia a che fare con scontro, rovesciamento, deragliamento, scoppio che colpisca un trasporto ferroviario mettendo a repentaglio la vita di un indeterminato numero di persone.
In primis, nell'ambito del disastro troviamo il reato di inondazione, frana o valanga ex articolo 426 c.p. per inondazione di intende un allagamento dovuto ad invasione di acque in luoghi non destinati a riceverle, nel momento del fatto, e per un'estensione tale da costituire un pericolo per la pubblica incolumità. Da tale fattispecie occorre distinguere il semplice danneggiamento ex articolo 635 c.p. che si verifica nel caso in cui un soggetto guastando o creando un danno a dighe o condutture provoca un modesto o irregolare deflusso di acque. Al contrario, la frana è uno scoscendimento o distacco di terreno e dunque una massa di terriccio, sabbia, ghiaia e pietrame che proviene dall'alto. La valanga infine è una massa di neve che si distacca dalla montagna e crescendo progressivamente nella fase di discesa precipita in un punto più basso. Le altre due ipotesi di disastro si concretizzano nel naufragio, sommersione o disastro aviatorio e nel disastro ferroviario. Nel primo caso vi è la perdita di una nave in navigazione dovuta a qualsiasi causa in particolare alla collisione, l'incaglio, esplosione e rovesciamento. Se la nave non è in navigazione ma è ferma o ancorata e vi è l'affondamento totale o parziale della stessa si concretizza il reato di sommersione. Il disastro aviatorio è la caduta di aeromobile, che precipita a terra o in acqua, non potendo essere dominato da alcun efficace comando. Per quanto riguarda il disastro ferroviario ex articolo 430 c.p. tale fattispecie di reato si verifica ogni volta che si abbia a che fare con scontro, rovesciamento, deragliamento, scoppio che colpisca un trasporto ferroviario mettendo a repentaglio la vita di un indeterminato numero di persone.
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