Disfattismo politico ed economico
Sono due tipologie di reato che possono essere commesse soltanto in tempo di guerra
I reati di "disfattismo politico" e di "disfattismo economico" sono due tipologie di reato che possono essere commesse soltanto in tempo di guerra e qui di seguito andremo ad analizzarli in modo più specifico e singolarmente. Il reato di "disfattismo politico" è disciplinato dal nostro codice nell'articolo 265 c.p.; questa tipologia di reato consiste nel fatto che "colui il quale, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate, allarmanti o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte ad un nemico politico o bellico o anche svolge attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali". Nello specifico si intende per "voci o notizie false" notizie che non sono rispondenti al vero e per "notizie tendenziose" tutte quelle notizie che, pur essendo in parte vere, possono fuorviare l'opinione pubblica per il modo artificioso con cui vengono diffuse o comunicate, notizie, queste, che possono non anche riguardare soltanto e necessariamente operazioni militari; ma possono anche riguardare altri rilevanti interessi politici dello Stato, siano essi di natura economica o finanziaria. Questa tipologia di reato si consuma col semplice fatto di per sè della diffusione e comunicazione delle voci o notizie anzidette, o con la realizzazione di qualsivoglia atto pregiudizievole per gli interessi nazionali. Inoltre vi è l'elemento imprescindibile del dolo, dunque oltre alla coscienza della falsità o tendenziosità delle voci, notizie o comportamenti, richiede anche la consapevolezza della possibilità che essi destino allarme o possano deprimere lo spirito pubblico. La depressione dello spirito pubblico ha come significato quello dello scoraggiamento, abbattimento e sconforto tali da diminuire la resistenza del Paese. Tale reato è punito con la reclusione e la procedibilità è rimessa in capo al Ministro della Giustizia (articolo 313 comma 1). Con il "disfattismo economico" invece, disciplinato dall'articolo 267 c.p. viene incriminato "chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi atti a deprimere il corso dei cambi economici o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la nazione". Questo tipo di reato non è che una forma specifica del reato di aggiotaggio (articolo 501) dal quale differisce per il solo fatto che esso sia commesso in tempo di guerra. Per quanto concerne la condizione obiettiva di punibilità, vista la dicitura "in modo da..." dimostra che deve trattarsi di una specifica modalità di azione per porre in essere la figura delittuosa, per l'esistenza del dolo occorre, pertanto, che il soggetto agente si renda conto di tale possibilità. Il delitto è inotre aggravato se: a) il colpevole ha agito in seguito ad intelligenza con lo straniero; b) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con il nemico.
Come nel precedente anche per questo reato la condizione di procedibilità è in capo al Ministro della Giustizia.
Come nel precedente anche per questo reato la condizione di procedibilità è in capo al Ministro della Giustizia.
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