Distacco dell'energia elettrica all'utente moroso
Tribunale di Roma: la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica all'utente moroso può essere impedita in via cautelare prima che sia attuata

Il preavviso di sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica, comunicato dal fornitore del servizio, per il mancato pagamento di fatture, può essere inibito dal giudice, in via cautelare, ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile.
Quindi, in caso di mancato pagamento di fatture contestate del servizio elettrico, il distacco dell’energia non è affatto inevitabile ed il ricorso cautelare per conseguire il riallaccio dell’energia dopo il distacco, rimedio noto ed assai praticato, non è né l’unico né il più efficace strumento di tutela dalle infondate pretese dell’erogatore del servizio elettrico. La tutela inibitoria preventiva, infatti, impedisce al fornitore di interrompere l’erogazione dell’energia elettrica, prevenendo qualsiasi danno all’utente.
Nel maggio del 2014, un fornitore di energia (società del gruppo ENEL) aveva comunicato ad un’industria del settore agroalimentare il preavviso di sospensione del servizio per il mancato pagamento di oltre 60.000,00 euro di fatture contestate. L’industria utente, quindi, ha promosso un ricorso cautelare (ex art. 700 codice di proc. civ.), sul presupposto 1) che le fatture contestate erano state emesse solo nel 2014, benché fossero relative a conguagli di consumi effettivi risalenti a ben quattro anni prima e 2) che tali presunti consumi effettivi erano stati pagati regolarmente, dal momento che, negli anni, ognuna delle fatture via via emesse dal fornitore era stata saldata, a fronte di consumi quantificati in base a letture reali, come chiaramente riportato dalle stesse bollette.
L’industria ricorrente, inoltre, ha lamentato come la società fornitrice dell’energia, nell’ambito della procedura interna di reclamo, non avesse affatto chiarito le ragioni dei maggiori consumi conguagliati.
La ricorrente aveva, poi, sostenuto di gestire un’industria di produzione di succhi di frutta, con 30 dipendenti e con catena produttiva basata su macchinari industriali e celle frigorifere; in tale realtà industriale, una sospensione anche temporanea dell’energia elettrica avrebbe comportato sia l’arresto della produzione che l’interruzione della catena del freddo e l’avaria delle scorte alimentari.
Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza cautelare 3-4 giugno 2014 ha rilevato: A) come la misurazione dei consumi di energia elettrica costituisca un obbligo contrattuale del fornitore, il quale deve emettere le fatture sulla base dei consumi effettivi, misurati periodicamente attraverso la lettura dei contatori e come, nel caso in esame, tale obbligo non apparisse esser stato adempiuto; B) come il fornitore, in violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede (art. 1175 codice civile), nelle proprie risposte ai reclami, non avesse chiarito all’utente i criteri per la determinazione dell’entità dell’ingente conguaglio richiesto.
Sulla scorta di tali ed altri argomenti, il Tribunale di Roma ha, quindi, ordinato al fornitore di non procedere alla sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica. Il merito della causa, ovviamente, è demandato ad una decisione che arriverà solo tra qualche anno, ma, nelle more, l’industria potrà continuare a fruire dell’energia elettrica, alle condizioni economiche concordate e senza dover procedere a cambiare fornitore.
Quindi, in caso di mancato pagamento di fatture contestate del servizio elettrico, il distacco dell’energia non è affatto inevitabile ed il ricorso cautelare per conseguire il riallaccio dell’energia dopo il distacco, rimedio noto ed assai praticato, non è né l’unico né il più efficace strumento di tutela dalle infondate pretese dell’erogatore del servizio elettrico. La tutela inibitoria preventiva, infatti, impedisce al fornitore di interrompere l’erogazione dell’energia elettrica, prevenendo qualsiasi danno all’utente.
Nel maggio del 2014, un fornitore di energia (società del gruppo ENEL) aveva comunicato ad un’industria del settore agroalimentare il preavviso di sospensione del servizio per il mancato pagamento di oltre 60.000,00 euro di fatture contestate. L’industria utente, quindi, ha promosso un ricorso cautelare (ex art. 700 codice di proc. civ.), sul presupposto 1) che le fatture contestate erano state emesse solo nel 2014, benché fossero relative a conguagli di consumi effettivi risalenti a ben quattro anni prima e 2) che tali presunti consumi effettivi erano stati pagati regolarmente, dal momento che, negli anni, ognuna delle fatture via via emesse dal fornitore era stata saldata, a fronte di consumi quantificati in base a letture reali, come chiaramente riportato dalle stesse bollette.
L’industria ricorrente, inoltre, ha lamentato come la società fornitrice dell’energia, nell’ambito della procedura interna di reclamo, non avesse affatto chiarito le ragioni dei maggiori consumi conguagliati.
La ricorrente aveva, poi, sostenuto di gestire un’industria di produzione di succhi di frutta, con 30 dipendenti e con catena produttiva basata su macchinari industriali e celle frigorifere; in tale realtà industriale, una sospensione anche temporanea dell’energia elettrica avrebbe comportato sia l’arresto della produzione che l’interruzione della catena del freddo e l’avaria delle scorte alimentari.
Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza cautelare 3-4 giugno 2014 ha rilevato: A) come la misurazione dei consumi di energia elettrica costituisca un obbligo contrattuale del fornitore, il quale deve emettere le fatture sulla base dei consumi effettivi, misurati periodicamente attraverso la lettura dei contatori e come, nel caso in esame, tale obbligo non apparisse esser stato adempiuto; B) come il fornitore, in violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede (art. 1175 codice civile), nelle proprie risposte ai reclami, non avesse chiarito all’utente i criteri per la determinazione dell’entità dell’ingente conguaglio richiesto.
Sulla scorta di tali ed altri argomenti, il Tribunale di Roma ha, quindi, ordinato al fornitore di non procedere alla sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica. Il merito della causa, ovviamente, è demandato ad una decisione che arriverà solo tra qualche anno, ma, nelle more, l’industria potrà continuare a fruire dell’energia elettrica, alle condizioni economiche concordate e senza dover procedere a cambiare fornitore.
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