Distacco transnazionale


Ecco quali sono le modifiche relative alla comunicazione in caso di distacco transnazionale di lavoratori e le sanzioni per violazioni
Distacco transnazionale
A seguito della pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. n. 136/2016, emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE sono state apportate modifiche relative alla comunicazione in caso di distacco transnazionale di lavoratori. Attraverso tale decreto viene introdotto l’obbligo di una comunicazione preventiva di distacco, in capo al prestatore di servizi straniero, entro le 24 ore del giorno antecedente l’inizio del distacco stesso. Tale obbligo è in vigore dal 26 dicembre 2016, inoltre viene stabilito che le imprese straniere sempre a decorrere dalla medesima data, siano tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016, e tale comunicazione andrà effettuata entro il 26 gennaio 2017, a condizione che i distacchi siano ancora in essere a tale data. Viene inoltre precisato che sono da ritenersi esclusi dall’obbligo i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016 e cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016. Le aziende straniere dovranno compilare il modulo così come specificato all’interno della circolare n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Viene prevista la possibilità di una "comunicazione preventiva posticipata", la quale prevede, in caso di certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (SID), di adempiere agli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema. Tale possibilità è prevista anche per i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016, dove dovrà comunque essere valorizzata come data di inizio distacco quella di effettivo avvio. L’azienda distaccante straniera dovrà munirsi di apposite credenziali di accesso, tramite preventiva registrazione al portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È infine prevista anche la possibilità di annullare una precedente comunicazione, sempre entro le 24 ore antecedenti l’inizio del distacco. Pertanto la violazione dell’obbligo di comunicare: il distacco entro le 24 ore antecedenti l’inizio, l’annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali entro le 24 ore antecedenti, e tutte le eventuali modificazioni successive concernenti dati non essenziali entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 500,00 € per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.

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di Lorella Farina

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