Distanze di rispetto nel recupero dei sottotetti


La Corte Costituzionale ha posto fine alla disputa sull'applicabilità in Liguria, della distanza di rispetto nel recupero abitativo dei sottotetti
Distanze di rispetto nel recupero dei sottotetti
La Corte Costituzionale (Sentenza 20,9,16, n°231) ha finalmente definito l'annosa questione del rispetto delle distanze nel caso di recupero dei sottotetti, in Liguria (ma il principio pare valido anche nelle altre Regioni).
La Regione Liguria, come noto (art.18 L.R.16/08) aveva escluso tale obbligo, ritenendo che il recupero ai fini abitativi del sottotetto (con innalzamento < 1 m e aumento volume < 20%) non costituisse "nuovo piano", equiparandolo a "ristrutturazione edilizia".
La Consulta, viceversa, ha ritenuto che la derogabilità dai princìpi generali urbanistici (art.2 D.M. 380/2001) sia esclusivamente limitata agli Strumenti Urbanistici.
Perciò, se non espressamente previsto da Piani urbanistici, generali o attuativi, rimane in vigore il ben noto art. 9 del D.M. n. 1444/68, che si riporta per semplicità:
art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.
Una attenta lettura di tale Norma porta a soluzioni non scontate. Gli effetti sono infatti assai differenti a seconda della Zona Urbanistica (o Ambito). In particolare:
Nelle zone A ed equiparabili (centri storici), la distanza di rispetto fra FABBRICATI non deve superare l'esistente. Da ciò si evince, (salvo altre norme più restrittive di P.U.C), la sostanziale fattibilità dell'innalzamento delle linee di gronda.
Nelle zone C ed equiparabili, (di espansione), si prevede il rispetto di una distanza pari all'altezza dell'edificio più alto, ma solo per PARETI FRONTEGGIANTI FINESTRATE (almeno una delle due finestrata, se fronteggianti per almeno 12 m)
Infine, in tutte le altre zone (es. zona B di completamento) la distanza di rispetto è pari a 10 m, ma fra PARETI FINESTRATE (almeno una delle due, indipendentemente dalla lunghezza del fronte).
Pertanto, come si può facilmente vedere, le casistiche sono molteplici e richiedono somma attenzione, anche nella considerazione che distanze così determinate hanno valenza urbanistica e sono pertanto INDEROGABILI (in altre parole non è significativo il consenso dei Vicini).

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di Ing. Giovanni Muraglia

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