Distanze nelle costruzioni
Definizione e caratteri giuridici
Il codice civile ha fissato nella misura di tre metri la distanza minima tra le costruzioni sui fondi che non siano unite o aderenti ex art. 873 c.c. La materia delle distanze non è semplicemente regolata solo dal codice civile poichè lo sviluppo del territorio è stato caratterizzato dal progressivo affermarsi di nuove esigenze cui è seguita l'approvazione di diverse leggi speciali. Di conseguenza, a seguito di tali esigenze, ne è derivato un quadro normativo frammentario e disorganico, sicchè la giurisprudenza si è spesso trovata a dover risolvere, in sede applicativa, situazioni di conflitto.
E' il caso dell'art. 17 ex lege 765/67 (cosiddetta legge ponte) che, nel regolare e disciplinare la materia delle costruzioni urbane con una più compiuta disciplina giuridica, innovativa rispetto alla normativa precedente, ha introdotto l'art. 41 quinquies ex lege 1150/1942 (legge urbanistica). Tale norma assoggetta l'edificazione a scopo residenziale nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, discostandosi dalla disciplina del codice civile prevedendo in particolare alla lettera c che la distanza dell'edificio da costruire, rispetto agli edifici vicini, non può essere inferiore all'altezza di ciascuno dei suoi fronti.
In particolare occorre precisare che qualora si facessero prevalere le norme del codice civile rispetto alle norme del citato articolo 17 della legge ponte si disattenderebbe la duplice ratio di quest'ultima, che è quella di arginare, in mancanza di regole sull'urbanistica un possibile vero e proprio "caos edilizio", stabilendo nuovi modelli di costruzione. A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 9871 del 1994 ha affermato che in tema di distanze legali, al fine di escludere l'applicabilità delle limitazioni previste dall'art. 17 della c.d. legge ponte, legge n. 765/67, è necessario che il regolamento edilizio provveda direttamente sulle distanze, in quanto solo in tal caso viene meno l'esigenza dell'indicata norma suppletiva, la cui finalità è quella di impedire che, in mancanza di regole urbanistiche, l'attività costruttiva si svolga senza il rispetto del decoro edilizio, dell'igiene, e della salubrità, requisiti questi tutti indispensabili per l'ordinato sviluppo del territorio: pertanto qualora il regolamento edilizio sia privo di disposizioni sulle distanze legali devono applicarsi le norme previste ex art. 17 legge 765/67 e non già la disciplina ex art. 873 c.c.
E' il caso dell'art. 17 ex lege 765/67 (cosiddetta legge ponte) che, nel regolare e disciplinare la materia delle costruzioni urbane con una più compiuta disciplina giuridica, innovativa rispetto alla normativa precedente, ha introdotto l'art. 41 quinquies ex lege 1150/1942 (legge urbanistica). Tale norma assoggetta l'edificazione a scopo residenziale nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, discostandosi dalla disciplina del codice civile prevedendo in particolare alla lettera c che la distanza dell'edificio da costruire, rispetto agli edifici vicini, non può essere inferiore all'altezza di ciascuno dei suoi fronti.
In particolare occorre precisare che qualora si facessero prevalere le norme del codice civile rispetto alle norme del citato articolo 17 della legge ponte si disattenderebbe la duplice ratio di quest'ultima, che è quella di arginare, in mancanza di regole sull'urbanistica un possibile vero e proprio "caos edilizio", stabilendo nuovi modelli di costruzione. A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 9871 del 1994 ha affermato che in tema di distanze legali, al fine di escludere l'applicabilità delle limitazioni previste dall'art. 17 della c.d. legge ponte, legge n. 765/67, è necessario che il regolamento edilizio provveda direttamente sulle distanze, in quanto solo in tal caso viene meno l'esigenza dell'indicata norma suppletiva, la cui finalità è quella di impedire che, in mancanza di regole urbanistiche, l'attività costruttiva si svolga senza il rispetto del decoro edilizio, dell'igiene, e della salubrità, requisiti questi tutti indispensabili per l'ordinato sviluppo del territorio: pertanto qualora il regolamento edilizio sia privo di disposizioni sulle distanze legali devono applicarsi le norme previste ex art. 17 legge 765/67 e non già la disciplina ex art. 873 c.c.
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