Distributori: proroga al 1/1/2018
Vending Machine: trasmissione prorogata al primo gennaio 2018 per i soli distributori automatici senza porta di comunicazione
E’ stato introdotto l’obbligo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 della memorizzazione elettronica e dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi per i gestori che effettuano operazioni passive d’IVA tramite distributori automatici ovvero per i cosiddetti operatori del "vending machine2.
Il provvedimento n. 61936 dell’Agenzia delle Entrate datato 30 marzo 2017 ha delineato le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare tale memorizzazione elettronica tale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e chiarisce che le specifiche emanate valgono per una "fase transitoria"che avrà termine il 31 dicembre 2022, in linea con quanto già precisato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016.
La fase iniziale ovvero l’accreditamento ed il censimento del distributore nonché la memorizzazione e la trasmissione dei dati avranno tempi differenti a seconda del dispositivo:
- I distributori con porta di comunicazione hanno iniziato l’accreditamento ed il censimento nel 2016 con data di inizio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dall’1 aprile 2017
- I distributori senza porta di comunicazione hanno iniziato l’accreditamento ed il censimento dall’1 settembre 2017 con data di inizio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dall’1 gennaio 2018
Tali specifiche tecniche saranno in vigore nella sola fase transitoria che avrà termine il 31 dicembre 2022.
Il provvedimento n. 61936 dell’Agenzia delle Entrate datato 30 marzo 2017 ha delineato le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare tale memorizzazione elettronica tale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e chiarisce che le specifiche emanate valgono per una "fase transitoria"che avrà termine il 31 dicembre 2022, in linea con quanto già precisato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016.
La fase iniziale ovvero l’accreditamento ed il censimento del distributore nonché la memorizzazione e la trasmissione dei dati avranno tempi differenti a seconda del dispositivo:
- I distributori con porta di comunicazione hanno iniziato l’accreditamento ed il censimento nel 2016 con data di inizio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dall’1 aprile 2017
- I distributori senza porta di comunicazione hanno iniziato l’accreditamento ed il censimento dall’1 settembre 2017 con data di inizio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dall’1 gennaio 2018
Tali specifiche tecniche saranno in vigore nella sola fase transitoria che avrà termine il 31 dicembre 2022.
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