Distruzione e occultamento di contabilità, quando è insussistente?


Assoluzione per assenza degli elementi costitutivi del reato dell'art. 10 D.Lgs. 74/00: condotta e impossibilità di ricostruire il volume d'affari
Distruzione e occultamento di contabilità, quando è insussistente?

Il Decreto legislativo n. 74 del 2000 punisce una serie di reati fiscali più o meno severamente tra cui l'art. 10: il reato di occultamento o distruzione della contabilità.

Tale norma prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Le condotte punite dalla norma sono solo quelle relative all'occultamento o alla distruzione, sono quindi condotte attive; in altre parole la condotta punita non ha natura omissiva e non consiste nel non aver tenuto le scritture in modo tale da rendere obiettivamente difficoltosa la ricostruzione della situazione contabile ai fini fiscali; una diversa interpretazione sarebbe contraria al principio di tassatività e al divieto di analogia in malam partem, quindi, per un'eventuale condanna è necessaria la prova dell'effettivo occultamento o della distruzione delle scritture contabili obbligatorie effettivamente istituite.

Pertanto, sarà necessario che la Procura procedente dimostri che erano state istituite le scritture perché possa contestare il suddetto reato e non sarà sufficiente la mancata esibizione delle stesse che, invece, sarà elemento valutabile per la sanzione amministrativa di cui all'art. 9 del D.Lgs. 471/97 (mancata istituzione e tenuta delle scritture contabili obbligatorie).

La Cassazione stessa ha ribadito questo sacrosanto principio con la recentissima sentenza 11464/19 pubblicato il 14 marzo 2019: Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74) presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall'art. 9, comma 1, del d.Lgs. 18 dicembre 1997 n.471. Si tratta di un reato a condotta vincolata commissiva con un evento di danno, rappresentato della perdita della funzione descrittiva della documentazione contabile. Ne deriva che per l'integrazione di tale fattispecie penale occorre un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell'occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture.

Pertanto, qualora non vi sia una prova certa dell'esistenza delle scritture poi occultate e distrutte sarà assente l'elemento oggettivo del reato con la conseguente assoluzione perché il fatto non sussiste.

Inoltre, il reato ha anche un altro elemento oggettivo consistente nella impossibilità per la Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate di ricostituire il volume d'affari, con la conseguenza che tutte le volte in cui il soggetto a cui viene imputato il reato è stato attinto anche da processo di accertamento fiscale e in quest'ultimo si evidenzino tutti i volumi d'affari e le imposte evase evidentemente non si potrà sostenere che vi era un oggettiva impossibilità alla ricostruzione suddetta.

“Ai fini della configurabilità del reato di distruzione od occultamento di documenti contabili, di cui all'art. 10 del D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, elemento essenziale del reato, e non mera condizione di punibilità, è l'impossibilità di ricostruire l'ammontare dei redditi o il volume degli affari risultanti dalla documentazione occultata o distrutta” (Sentenza Tribunale n 708 del 2016).

In altre parole, il reato non sussiste ogni volta è stato possibile aliunde procedere alla ricostruzione del volume di affari e non è, dunque, avvenuta alcuna impossibilità di ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Posto che è obbligatorio che l'imprenditore tenga le scritture contabili, qualora non sia stato fatto è fondamentale farsi assistere da un avvocato penalista già nelle prime fasi dell'accertamento fiscale affinché non venga imputato un reato non commesso, evitando così un successivo procedimento penale.

 

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di Avv. Jacopo Pepi

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