Diventare imprenditori, la start up innovativa


E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sulle Start Up innovative. L`obiettivo: favorire lo sviluppo e la crescita
Diventare imprenditori, la start up innovativa
Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Nr. 66 del 20/03/2014 il decreto attuativo delle Start Up innovative (DM 30/01/2014). Con l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare di quella giovanile, sono operative tutte le agevolazioni previste dalla Legge 221/2012 per le società di capitali che sviluppano, producono e commercializzano prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Uno strumento importante per le imprese che vogliono realizzare prodotti e/o servizi ed aprire nuovi mercati nazionali ed internazionali, per tutto il personale scientifico e non che sarà occupato all’interno e in genere per tutto l’indotto che si verrà a stimolare. Nel dettaglio vediamo chi può essere start up innovativa e quali agevolazioni sono previste. Può essere start up innovativa una società di capitali neo costituita o che svolge attività d'impresa da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda. Deve avere sede principale dei propri affari e interessi in Italia. Non distribuisce e non ha distribuito utili. Ha quale oggetto sociale (esclusivo o prevalente) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. E’ importante segnalare come vengono considerate spese di ricerca&sviluppo anche lo sviluppo precompetitivo e competitivo (sperimentazione, prototipazione), sviluppo del business plan, servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo (inclusi soci ed amministratori), le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Condizione fondamentale è l’iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative. Le agevolazioni di più comune impatto sono: esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese nonchè dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio; assunzione di personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi (all'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte); dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start up solo con un contratto a tempo indeterminato. Inoltre, la start-up potrà godere di un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato. La start-up potrà remunerare i propri collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi esterni attraverso il work for equità (strumenti per i quali sono previsti regimi fiscali agevolati). Introduzione dei seguenti incentivi fiscali: per le persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda sui redditi del 19% della somma investita, fino a un importo massimo di 500mila euro, per un beneficio fiscale massimo ottenibile di 95mila euro all’anno; per le società, la deduzione dal reddito imponibile è pari al 20% della somma investita nel capitale sociale delle start up, nei limiti di un importo massimo pari a 1,8 milioni di euro, per un beneficio fiscale massimo ottenibile di 99mila euro all’anno; per gli investimenti in start up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione è aumentata al 25% e la deduzione è aumentata al 27%. L’agevolazione è condizionata al mantenimento dell’importo dell’investimento per un periodo di almeno due anni. Le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della start up innovativa o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative. Pertanto, il beneficio è correlato ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione, sia in sede di aumento del capitale sociale in presenza di imprese già costituite. Inoltre sono previste deroghe a stringenti norme del diritto societario. Sappiamo che in caso di perdite rilevanti (cioè quelle che erodono il capitale sociale di oltre un terzo del suo valore), è possibile aspettare l’esercizio successivo prima di prendere qualsiasi provvedimento in merito. Se poi anche nell’esercizio successivo la perdita non risultasse diminuita, è necessario o ridurre il capitale in proporzione alle perdite o ricostituirlo al suo valore iniziale. Nelle ipotesi di società di capitali normali, quindi, il Legislatore lascia un solo esercizio sociale perché la società possa ridurre autonomamente le perdite.
Per le start up innovative, nell’ottica di proteggere e di favorire la crescita e l’espansione delle stesse, il Legislatore permette un procrastinamento di un ulteriore esercizio sociale della perdita senza dovere necessariamente costringere i soci a procedere a immettere nuovo denaro in società, in particolare modo nel primo anno di vita, quando i costi di avvio possono incidere in maniera drastica sul bilancio di esercizio. Stesso procrastinamento è previsto per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale previsto per la tipologia giuridica interessata.

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di Dott. Riccardo VENEZIANO

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