Divieto di licenziamento a causa di matrimonio
La Cassazione ha avuto modo di ritornare sul tema del divieto di licenziamento a causa di matrimonio
La Cassazione ha avuto modo di ritornare a distanza di anni sul tema del divieto di licenziamento a causa di matrimonio.
E infatti, ha affermato che la presunzione legale di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2006 è collegata ad una tipica forma legale di pubblicità- notizia costituita dal compimento delle formalità preliminari al matrimonio previste dagli artt. 93 e segg. c.c., alle quali non sono equipollenti le pubblicazioni per il matrimonio canonico, atteso che quelle civili sono prescritte anche per il matrimonio concordatario.
Tale interpretazione della disciplina in materia non è in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, non operando essa alcuna discriminazione per motivi di religione limitandosi a stabilire che la presunzione di conoscenza, derivante dall'attuazione di una forma di pubblicità legale, scaturisce soltanto dall'attuazione di tale pubblicità secondo le norme dell'ordinamento che la prevede e che tale pubblicazione costituisce elemento necessario perché sia operativa la presunzione prevista nella norma.
E infatti, ha affermato che la presunzione legale di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2006 è collegata ad una tipica forma legale di pubblicità- notizia costituita dal compimento delle formalità preliminari al matrimonio previste dagli artt. 93 e segg. c.c., alle quali non sono equipollenti le pubblicazioni per il matrimonio canonico, atteso che quelle civili sono prescritte anche per il matrimonio concordatario.
Tale interpretazione della disciplina in materia non è in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, non operando essa alcuna discriminazione per motivi di religione limitandosi a stabilire che la presunzione di conoscenza, derivante dall'attuazione di una forma di pubblicità legale, scaturisce soltanto dall'attuazione di tale pubblicità secondo le norme dell'ordinamento che la prevede e che tale pubblicazione costituisce elemento necessario perché sia operativa la presunzione prevista nella norma.
Articolo del: