Divisione ereditaria
Che cos'è la divisione ereditaria e in quale modo si esplica l'attività di scioglimento della comunione dei beni ex defunto
La divisione ereditaria è quel processo attraverso il quale viene sciolta la comproprietà costituitasi a seguito della morte di una persona.
Non tutti ne sono consapevoli, ma all’atto della morte gli eredi legittimi o testamentari rientrano immediatamente nella proprietà del beni del defunto, in ragione di quote ereditarie, stabilite dalla legge, o specificate nel testamento del defunto (Vedi articolo Successione Legittima o Successione Testamentaria).
La conseguenza diretta è che nell’immediatezza della morte gli eredi diventano tra loro comproprietari di tutti i beni che il defunto possedeva nella sua vita, è dunque necessario, a richiesta e in qualsiasi tempo, provvedere alla divisione della massa ereditata pro-quota, con quel procedimento giustappunto definito scioglimento della comunione ereditaria. ( Vedi articolo disposizioni legislative riguardanti la Divisone Ereditaria )
Ciascun coerede, a qualsiasi a quota e in qualsiasi momento, può chiedere la divisione ereditaria, ciò rivolgendosi, in prima battuta, auspicando una bonaria risoluzione dell’azione divisoria ad un professionista di fiducia (Geometra, Commercialista, o altro tecnico che abbia soprattutto capacità conciliativa). Se l’attività bonaria fallisce il coerede può sempre rivolgersi a qualche organismo di mediazione riconosciuto, mirando ad evitare, anche in tal caso l’azione legale. In ultima ratio, se tutte le attività conciliative falliscono è inevitabile l’azione presso il Giudice civile, del Tribunale di competenza, attraverso l’assistenza di un Avvocato, ciò citando in giudizio tutti i compartecipanti all’eredità.
L’attività di scioglimento dell’eredità, sia essa amichevole che giudiziaria, deve iniziare con la valutazione dell’attivo ereditario (da intendere quale mera sommatoria tra l’attivo e il passivo del defunto), segue la valutazione delle eventuali donazioni in vita, sia formali che informali, ciò anche attraverso la conseguente ponderazione delle violazioni alla legittima, segue pertanto quella definita in termini tecnici, riunione fittizia dal patrimonio del defunto, dopo di che l’attività divisoria prosegue con la valutazione delle rispettive quote dei coeredi, si passa quindi alla formazione dei lotti, di valore pari ai rispettivi valori ereditari, si conclude con l’assegnazione della piena titolarità indivisa a ciascun partecipante. E’ ben osservare che le assegnazioni devono avvenire in prima ipotesi attraverso l’amichevole decisione tra le parti, in caso contrario la prassi, anche giudiziaria, prevede l’estrazione a sorte dei singoli lotti tra i diversi coeredi.
Da quanto appena narrato è palese che l’azione di divisione ereditaria si basi esclusivamente sulla valutazione dell’attivo ereditario, ovvero, sulla ricognizione economica delle donazioni in vita, sia formali che informali. È pertanto ovvio che la divisione ereditaria abbia poco di legale, essendo le quote e i procedimenti chiaramente definiti dalla legge; al contrario, si basa, in maniera quasi esclusiva sull’azione tecnica del valutatore immobiliare interpellato, sia esso tecnico di parte (C.T.P.) che tecnico d’ufficio per il Tribunale (C.T.U.) .
Il risultato positivo di un’amichevole divisione ereditaria soggiace alla seria professionalità del tecnico valutatore. Giustappunto, il contrario di quanto avviene nella prassi : normalmente i tecnici di parte tendono ad assecondare i rispettivi clienti con perizie, pretestuosamente al rialzo o al ribasso a seconda si debba cedere e/o acquisire una quota: questa cattiva abitudine però non giova al buon esito amichevole della divisione ereditaria, bensì obbliga le parti ad andare in giudizio, e soprattutto rimanervici per anni. Deve essere dunque chiaro che l’azione divisoria vada iniziata con una seria ed indiscriminate valutazione immobiliare, solo in tal modo può concludersi nel breve tempo, anche in via amichevole, evitando la lungaggine e gli ingenti costi legali, questo dovrebbe far meditare sulle ragioni iniziali dell’azione di divisione ereditaria, soprattutto quella conciliativa.
Non tutti ne sono consapevoli, ma all’atto della morte gli eredi legittimi o testamentari rientrano immediatamente nella proprietà del beni del defunto, in ragione di quote ereditarie, stabilite dalla legge, o specificate nel testamento del defunto (Vedi articolo Successione Legittima o Successione Testamentaria).
La conseguenza diretta è che nell’immediatezza della morte gli eredi diventano tra loro comproprietari di tutti i beni che il defunto possedeva nella sua vita, è dunque necessario, a richiesta e in qualsiasi tempo, provvedere alla divisione della massa ereditata pro-quota, con quel procedimento giustappunto definito scioglimento della comunione ereditaria. ( Vedi articolo disposizioni legislative riguardanti la Divisone Ereditaria )
Ciascun coerede, a qualsiasi a quota e in qualsiasi momento, può chiedere la divisione ereditaria, ciò rivolgendosi, in prima battuta, auspicando una bonaria risoluzione dell’azione divisoria ad un professionista di fiducia (Geometra, Commercialista, o altro tecnico che abbia soprattutto capacità conciliativa). Se l’attività bonaria fallisce il coerede può sempre rivolgersi a qualche organismo di mediazione riconosciuto, mirando ad evitare, anche in tal caso l’azione legale. In ultima ratio, se tutte le attività conciliative falliscono è inevitabile l’azione presso il Giudice civile, del Tribunale di competenza, attraverso l’assistenza di un Avvocato, ciò citando in giudizio tutti i compartecipanti all’eredità.
L’attività di scioglimento dell’eredità, sia essa amichevole che giudiziaria, deve iniziare con la valutazione dell’attivo ereditario (da intendere quale mera sommatoria tra l’attivo e il passivo del defunto), segue la valutazione delle eventuali donazioni in vita, sia formali che informali, ciò anche attraverso la conseguente ponderazione delle violazioni alla legittima, segue pertanto quella definita in termini tecnici, riunione fittizia dal patrimonio del defunto, dopo di che l’attività divisoria prosegue con la valutazione delle rispettive quote dei coeredi, si passa quindi alla formazione dei lotti, di valore pari ai rispettivi valori ereditari, si conclude con l’assegnazione della piena titolarità indivisa a ciascun partecipante. E’ ben osservare che le assegnazioni devono avvenire in prima ipotesi attraverso l’amichevole decisione tra le parti, in caso contrario la prassi, anche giudiziaria, prevede l’estrazione a sorte dei singoli lotti tra i diversi coeredi.
Da quanto appena narrato è palese che l’azione di divisione ereditaria si basi esclusivamente sulla valutazione dell’attivo ereditario, ovvero, sulla ricognizione economica delle donazioni in vita, sia formali che informali. È pertanto ovvio che la divisione ereditaria abbia poco di legale, essendo le quote e i procedimenti chiaramente definiti dalla legge; al contrario, si basa, in maniera quasi esclusiva sull’azione tecnica del valutatore immobiliare interpellato, sia esso tecnico di parte (C.T.P.) che tecnico d’ufficio per il Tribunale (C.T.U.) .
Il risultato positivo di un’amichevole divisione ereditaria soggiace alla seria professionalità del tecnico valutatore. Giustappunto, il contrario di quanto avviene nella prassi : normalmente i tecnici di parte tendono ad assecondare i rispettivi clienti con perizie, pretestuosamente al rialzo o al ribasso a seconda si debba cedere e/o acquisire una quota: questa cattiva abitudine però non giova al buon esito amichevole della divisione ereditaria, bensì obbliga le parti ad andare in giudizio, e soprattutto rimanervici per anni. Deve essere dunque chiaro che l’azione divisoria vada iniziata con una seria ed indiscriminate valutazione immobiliare, solo in tal modo può concludersi nel breve tempo, anche in via amichevole, evitando la lungaggine e gli ingenti costi legali, questo dovrebbe far meditare sulle ragioni iniziali dell’azione di divisione ereditaria, soprattutto quella conciliativa.
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