Divisione giudiziale della casa familiare
L'assegnazione dell'immobile al coniuge separato può determinare un aumento della quota spettante in caso di successiva divisione giudiziale
Il diritto di abitazione dell’immobile disposto in favore di uno dei coniugi in esito ad un provvedimento di separazione, analogamente al diritto vantato da terzi sull’immobile, può comportare una riduzione del valore del bene nei confronti del coniuge che, sebbene comproprietario, non ne sia assegnatario.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione II, con sentenza n. 8202 del 22/04/2016.
Secondo tale orientamento, già richiamato in una precedente pronuncia (la n.20319 del 15/10/2004), a meno di una modifica preesistente del provvedimento di assegnazione della casa coniugale e, fermo restando l'apporto contributivo di ciascuno dei coniugi alla conservazione del bene, il coniuge che sia titolare del diritto di godimento dell’immobile comune potrà vedersi riconosciuto un incremento della propria quota in sede di divisione giudiziale, a prescindere dall’attribuzione del bene all’uno o all’altro coniuge e anche ove ne venisse disposta la vendita a terzi.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione II, con sentenza n. 8202 del 22/04/2016.
Secondo tale orientamento, già richiamato in una precedente pronuncia (la n.20319 del 15/10/2004), a meno di una modifica preesistente del provvedimento di assegnazione della casa coniugale e, fermo restando l'apporto contributivo di ciascuno dei coniugi alla conservazione del bene, il coniuge che sia titolare del diritto di godimento dell’immobile comune potrà vedersi riconosciuto un incremento della propria quota in sede di divisione giudiziale, a prescindere dall’attribuzione del bene all’uno o all’altro coniuge e anche ove ne venisse disposta la vendita a terzi.
Articolo del: