Divorziare senza separarsi


Il Regolamento UE n. 1259/2010 permette ai coniugi aventi diversa cittadinanza di divorziare senza separararsi
Divorziare senza separarsi
Il Tribunale civile di Parma ha accolto il ricorso promosso da una coppia di sposi (lui di nazionalità italiana, lei invece spagnola) i quali hanno chiesto, in conformità all' applicazione del Regolamento UE n. 1259/2010 ( che prevede l’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione) che venisse pronunciato dal suddetto Tribunale lo scioglimento del matrimonio senza la necessità di dover previamente ottenere la separazione.
La coppia aveva contratto matrimonio, secondo il rito civile nell’anno 2009 e, con successiva scrittura privata dell'anno 2013, avevano concordemente designato la legge spagnola, quale legge applicabile al rapporto.
Il Tribunale di Parma, previa verifica preliminare della validità formale dell’accordo sulla legge applicabile,aveva riconosciuto la conformità dello stesso ai requisiti previsti dall’ art. 7 del citato Regolamento.
Precisamente, il Tribunale ha ritenuto che, per la validità del summenzionato accordo, fosse sufficiente la scrittura privata fra i coniugi; tale scelta, infatti, non richiedeva alcuna scrittura pubblica o altra formalità.
Inoltre, il Tribunale ha verificato ed accertato che la legge designata dalle parti (quella spagnola), corrispondeva alla legge dello Stato di cui la moglie aveva la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo, in osservanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1 lett. c del Regolamento.
Successivamente, la Corte parmense ha proceduto al vaglio di compatibilità con l’ordine pubblico interno della predetta legge spagnola, la quale agli artt. 88 e 81 del Codice Civile spagnolo, consente ai coniugi di chiedere direttamente il divorzio, senza necessità di una previa separazione, una volta decorsi tre mesi dalla celebrazione del matrimonio.
Mediante Tale pronunciamento, la predetta Autorità Giudiziaria ha aderito all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, per considerare rispettato il principio dell'"ordine pubblico", è necessario e sufficiente che «lo scioglimento del matrimonio venga pronunciato all'esito di un rigoroso accertamento - condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti, e sulla base di prove non evidenzianti dolo o collusione delle parti stesse - dell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare, il quale ultimo costituisce l'unico inderogabile presupposto delle varie ipotesi di divorzio previste dalla L. n. 898 del 1970» (Cass. n. 16978/2006)
La segnalata sentenza rappresenta una delle prime applicazioni in Italia (tra le altre, Trib. Udine 26.8.2013; Trib. Milano 11 dicembre 2012 e Trib. Treviso 18 dicembre 2012) della disciplina contenuta nel Regolamento UE n. 1259/2010 (c.d. Regolamento "Roma III"), entrato in vigore nei Paesi membri che hanno scelto di aderire alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (i.e. Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia, Spagna, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Portogallo, Romania e Slovenia) a partire dal 21 giugno 2012.
Come predetto, la commentata sentenza del Tribunale di Parma è successiva a quella emessa dal Tribunale di Udine in data 26.08.2013. Anche in tale ultimo caso, la Corte friulana aveva ritenuto non necessario l’atto pubblico ai fini della validità dell’accordo sulla legge applicabile e si è affermata la non contrarietà all’ordine pubblico italiano della disciplina spagnola sullo scioglimento del matrimonio.
Analogamente a quanto sopra, anche il Tribunale di Pordenone dovrà a breve pronunciarsi su tale questione, avendo il sottoscritto procuratore avanzato istanza di scioglimento del matrimonio in favore di una coppia avente nazionalità Togolese, Stato nel quale per addivenire alla scioglimento degli effetti civili del matrimonio, non vi è la necessità di effettuare preliminarmente la separazione personale dei coniugi.
Pordenone, li 4.05.2016

Articolo del:


di Avv. Alessandro Puiatti

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse