Divorzio breve
I punti cardine
In estrema sintesi, i punti cardine del c.d. "divorzio breve" approvato dalla Camera il 22 Aprile 2015.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata decorsi 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
In ipotesi di separazione consensuale ovvero di giudizio contenzioso che si sia trasformato in consensuale, il periodo risulta ulteriormente ridotto a 6 mesi.
La comunione dei beni tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purché omologato.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata decorsi 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
In ipotesi di separazione consensuale ovvero di giudizio contenzioso che si sia trasformato in consensuale, il periodo risulta ulteriormente ridotto a 6 mesi.
La comunione dei beni tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purché omologato.
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