Divorzio breve
Approvato il "divorzio breve"
E' finalmente stato introdotto il cosiddetto "divorzio breve".
I tre anni di attesa che fino ad ora erano richiesti dalla data dell'udienza presidenziale in sede di separazione personale dei coniugi al momento in cui poteva essere proposto il ricorso per lo scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio con rito civile) o per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio celebrato con rito religioso), sono stati ridotti a sei mesi, nel caso di separazione consensuale, e a un anno in caso di separazione giudiziale.
Detti termini decorrono dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice, oppure dalla data dell'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita disciplinata dal d.l. n. 132/2014.
I tre anni di attesa che fino ad ora erano richiesti dalla data dell'udienza presidenziale in sede di separazione personale dei coniugi al momento in cui poteva essere proposto il ricorso per lo scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio con rito civile) o per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio celebrato con rito religioso), sono stati ridotti a sei mesi, nel caso di separazione consensuale, e a un anno in caso di separazione giudiziale.
Detti termini decorrono dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice, oppure dalla data dell'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita disciplinata dal d.l. n. 132/2014.
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