Divorzio breve: la nuova disciplina
Tempo di separazione, comunione legale
La nuova disciplina incide sul tempo di separazione tra i coniugi ai fini del divorzio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio: i tre anni si riducono a dodici mesi, decorrenti dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, se alla separazione si perviene attraverso il giudizio contenzioso, e a sei mesi, se alla separazione si perviene in via consensuale ovvero se l’iter contenzioso si trasforma in consensuale.
La principale novità è un’inedita distinzione tra separazione giudiziale e separazione consensuale.
La domanda di divorzio, sia giudiziale che congiunta, ha quindi un percorso più celere se la separazione viene conseguita in via consensuale.
Gli articoli interessanti sono l’art. 3 della legge 898/1970 e l’art. 191 del Codice Civile.
Nello specifico, all’art. 3, comma 2, n. 2) lett. b) della legge sul divorzio (l. n. 898/1970) viene apportata una modifica sulle tempistiche del divorzio:
le parole «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi all’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
All’art. 191 c.c., viene aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».
Aggiungiamo che le menzionate disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
La principale novità è un’inedita distinzione tra separazione giudiziale e separazione consensuale.
La domanda di divorzio, sia giudiziale che congiunta, ha quindi un percorso più celere se la separazione viene conseguita in via consensuale.
Gli articoli interessanti sono l’art. 3 della legge 898/1970 e l’art. 191 del Codice Civile.
Nello specifico, all’art. 3, comma 2, n. 2) lett. b) della legge sul divorzio (l. n. 898/1970) viene apportata una modifica sulle tempistiche del divorzio:
le parole «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi all’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
All’art. 191 c.c., viene aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».
Aggiungiamo che le menzionate disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
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