Divorzio e condizioni patrimoniali
Dovuto l’assegno di mantenimento in caso di decesso dell’ex coniuge prima della pronuncia sul “quantum”
Con Ordinanza n° 21598 del 13.10.2014, la Cassazione civile sancisce il diritto del coniuge divorziato ad ottenere parte della pensione di reversibilità dell’ex consorte, nonostante al momento del decesso non fosse ancora titolare di assegno di mantenimento.
Precisamente, il caso era quello di una donna che, ottenuta la sentenza provvisoria di divorzio e nelle more del giudizio d’appello riguardante l’assegno di mantenimento, otteneva una quota della pensione spettante al defunto coniuge divorziato.
Inoltre, essendo la sentenza di divorzio passata in giudicato di per se sufficiente a modificare lo status personale dei coniugi, il marito contraeva nuove nozze.
Alla morte di quest’ultimo, la donna riassumeva la causa pendente ottenendo in appello il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile e, conseguentemente, quello ad una quota della pensione di reversibilità come stabilito dalla Legge 898/1970 - nota come "Legge sul Divorzio".
Pertanto, valutata la situazione concreta che vedeva la presenza di vedova ed ex moglie, tenuta presente la durata dei rispettivi matrimoni, l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e le condizioni economiche degli aventi diritto, la Corte d’Appello attribuiva il 70% della reversibilità alla ex moglie ed il restante 30% alla vedova.
La Cassazione confermava tale pronuncia ritenendola assolutamente coerente con l’orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui il diritto all'assegno può essere dichiarato anche dopo il decesso dell'ex coniuge nel corso del giudizio, se rimane l'interesse dell'altro coniuge alla pronuncia.
Precisamente, il caso era quello di una donna che, ottenuta la sentenza provvisoria di divorzio e nelle more del giudizio d’appello riguardante l’assegno di mantenimento, otteneva una quota della pensione spettante al defunto coniuge divorziato.
Inoltre, essendo la sentenza di divorzio passata in giudicato di per se sufficiente a modificare lo status personale dei coniugi, il marito contraeva nuove nozze.
Alla morte di quest’ultimo, la donna riassumeva la causa pendente ottenendo in appello il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile e, conseguentemente, quello ad una quota della pensione di reversibilità come stabilito dalla Legge 898/1970 - nota come "Legge sul Divorzio".
Pertanto, valutata la situazione concreta che vedeva la presenza di vedova ed ex moglie, tenuta presente la durata dei rispettivi matrimoni, l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e le condizioni economiche degli aventi diritto, la Corte d’Appello attribuiva il 70% della reversibilità alla ex moglie ed il restante 30% alla vedova.
La Cassazione confermava tale pronuncia ritenendola assolutamente coerente con l’orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui il diritto all'assegno può essere dichiarato anche dopo il decesso dell'ex coniuge nel corso del giudizio, se rimane l'interesse dell'altro coniuge alla pronuncia.
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