Divorzio e diritto alla pensione di reversibilità


Diritto alla pensione di reversibilità dell`ex coniuge dopo il divorzio
Divorzio e diritto alla pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità è una quota della pensione di una persona defunta che spetta a chi ne è stato coniuge. Se sono rispettati certi requisiti previsti dalla Legge sul Divorzio (legge 898 del 1970), la pensione di reversibilità spetta anche all’ex coniuge divorziato della persona deceduta:

- innanzitutto il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex coniuge defunto un assegno divorzile versato con cadenza periodica; se al momento del decesso il coniuge superstite non aveva diritto all’assegno o se aveva ricevuto l’assegno di divorzio in un’unica soluzione, non avrà diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto;

- in secondo luogo, il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato. Se il coniuge divorziato superstite è convivente con un soggetto terzo, ciò non comporta di per sé la perdita del diritto alla reversibilità;

- in terzo luogo, il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.

L’importo dovuto a titolo di pensione di reversibilità viene calcolato in base al rapporto intercorrente tra la durata del matrimonio e il periodo di maturazione della pensione in capo al defunto.

Come per il caso del TFR del divorziato, i giudici hanno chiarito definitivamente che l’arco di durata del matrimonio comprende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio: solo in questa data, infatti, si è definitivamente e sicuramente ottenuto lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Se il coniuge defunto non si era risposato, la pensione di reversibilità spetta solamente al coniuge divorziato superstite. Anche se dopo il divorzio il coniuge defunto aveva intrapreso una convivenza con un soggetto terzo, l’intera pensione di reversibilità spetta comunque all’ex coniuge divorziato. Se invece, dopo il divorzio, il defunto aveva contratto nuove nozze, allora la pensione di reversibilità spetta in parte all’ex coniuge divorziato e in parte al nuovo coniuge superstite, ossia al vedovo/a.

Secondo la Legge su Divorzio la ripartizione delle quote viene fatta dal Tribunale in considerazione della durata dei rispettivi matrimoni: tuttavia, si è stabilito che il Tribunale non può basarsi soltanto sul numero di anni di durata di ciascun matrimonio, ma deve tenere in debita considerazione lo stato di bisogno dei singoli superstiti, ossia le relative condizioni economiche e reddituali.

In caso di decesso dell’ex coniuge divorziato, l’ex coniuge superstite interessato alla pensione di reversibilità dovrà avanzare un apposito ricorso al Tribunale affinchè il suo diritto sia accertato e riconosciuto. In tal caso il Tribunale valuta se, al momento della richiesta, il divorziato richiedente rispetta i tre presupposti richiesti dalla legge sopra esposti. Al ricorso diretto al conseguimento della pensione di reversibilità deve essere allegato un atto notorio dal quale risultino tutti gli aventi diritto.

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di Avv. Cinzia Comerio

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