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Divorzio giudiziale, come funziona e quali sono i tempi per ottenerlo


Quando i coniugi non trovano un accordo consensuale è possibile rivolgersi al giudice per far valere le proprie singole posizioni e ottenere il divorzio
Divorzio giudiziale, come funziona e quali sono i tempi per ottenerlo

Nel caso in cui due coniugi già separati non trovino un accordo per mettere la parola fine al proprio matrimonio, l’unica soluzione per addivenire al tanto agognato e definitivo scioglimento del vincolo di coniugo è intraprendere, ad iniziativa del consorte interessato, un procedimento in Tribunale di “divorzio giudiziale”.

Il presupposto di aver già ottenuto una sentenza passata in giudicato di separazione, sia essa consensuale che giudiziale, è la circostanza che si verifica più di sovente, ma è possibile elencare anche altri casi ove si possa addivenire a tale tipo di divorzio, come ad esempio se, dopo la celebrazione del matrimonio, uno dei coniugi venga condannato con sentenza passata in giudicato all’ergastolo, o ad una pena superiore a15 anni, o se quest’ultimo abbia commesso reati legati alla sfera della prostituzione, nonché nel caso in cui il medesimo abbia attentato alla vita di un figlio o dell’altro coniuge; anche in tutti questi casi, quindi, sarà possibile rivolgersi al Tribunale di competenza, attivando in tal senso un procedimento di divorzio giudiziale.

Se, invece, il presupposto di base sia la classica separazione personale dei coniugi, è importante sapere che devono innanzitutto essere rispettate delle tempistiche ben precisate dal nostro legislatore, e che nel tempo hanno visto anche ridurre il lasso temporale tra la procedura di separazione e quella di divorzio.

Nello specifico, è possibile procedere con lo scioglimento definitivo del vincolo di coniugo quando siano almeno decorsi 12 mesi dalla comparizione in prima udienza dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per quanto riguarda un procedimento di separazione giudiziale, mentre nel caso di una separazione consensuale, si tratta di attendere almeno sei mesi dal momento in cui vengono omologate dal giudice le condizioni consensuali raggiunte.

A tal proposito, è necessario aggiungere che nel caso in cui si sia addivenuti a separazione a mezzo di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, i sei mesi inizieranno a decorrere dalla data di certificazione dell’accordo raggiunto, lo stesso dicasi nel caso in cui la separazione si sia conclusa dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune, anche qui i sei mesi inizieranno a decorrere dalla data indicata nell’atto di separazione concluso innanzi all’ufficiale.

Decorso, quindi, utilmente il tempo innanzi precisato, il coniuge interessato potrà unilateralmente, a mezzo del proprio legale di fiducia, proporre apposito ricorso al Tribunale competente per ottenere lo scioglimento (in caso di matrimonio celebrato solo con rito civile) o la cessazione degli effetti civile (in caso di matrimonio concordatario celebrato in chiesa e trascritto in comune) del matrimonio, delegando quindi al Giudice  la determinazione delle condizioni fondamentali che disciplineranno il divorzio, ovverosia, la determinazione di un eventuale assegno divorzile, l’affidamento di eventuali figli, l’assegnazione della residenza adibita a casa familiare, e così via, rispetto alle peculiarità del caso concreto.

Il procedimento giudiziario instaurato, con tutta probabilità, visto il mancato accordo dei coniugi, si trascinerà dietro le divergenze che hanno caratterizzato le distanze maturate tra i rispettivi consorti, ma di converso consentirà ad entrambe le parti, nel caso in cui anche in prima udienza sia impossibile addivenire ad una riconciliazione, di far valere le proprie singole posizioni a mezzo di tutti gli strumenti giuridici messi a disposizione dal legislatore.

Nel momento in cui il Giudice arriverà finalmente al pronunciamento della tanto agognata sentenza di divorzio, si potrà, quindi, considerare del tutto reciso il vincolo di coniugo che ha tenuto insieme i rispettivi consorti, e si riterranno efficaci le condizioni stabilite nel provvedimento giudiziario, fino ad eventuale nuovo procedimento di modifica delle condizioni di divorzio.

 

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