Divorzio immediato, legge straniera
Coniugi di nazionalità diversa possono chiedere concordemente al giudice di applicare la legge del paese di uno dei due per divorziare
Si può sciogliere subito anche il matrimonio contratto in Italia. Il Tribunale di Parma, con una recentissima sentenza del 12 giugno 2014, ha sciolto l’unione celebrata nel 2009 tra un cittadino italiano e una cittadina spagnola.
Occorre tuttavia che i contraenti siano di nazionalità diversa e che l’ordinamento del paese di origine di uno dei due coniugi consenta lo scioglimento immediato del matrimonio. In quel caso, e solo in quel caso, i coniugi pur rivolgendosi ad un giudice italiano possono richiedere che questi applichi l’ordinamento del paese di origine dell’altro coniuge.
La sentenze citata è la prima applicazione nel nostro Paese del Regolamento Ue n. 1259 del 2010. La conseguenza pratica è che, a differenza dei tempi previsti tra la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio che in Italia può durare anche molti anni, il matrimonio cessa di produrre i suoi effetti in tempi pressoché immediati. Nel caso specifico, i due ex coniugi, di comune accordo (questo è un altro presupposto essenziale), hanno deciso di applicare la legge spagnola, che permette di chiedere immediatamente il divorzio senza la necessità di un periodo di separazione, con l’unica preclusione che siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di celebrazione del matrimonio.
Non esistono, sottolinea la pronuncia, problemi di ordine pubblico: in questo contesto è infatti sufficiente che il divorzio faccia seguito all’accertamento dell’irreparabile conclusione della comunione di vita e affetti della coppia. In questo senso, corroborato da una sentenza della Cassazione (la n. 16978 del 2006), il Tribunale avverte di non considerare tra i principi di ordine pubblico la necessità di un precedente periodo di separazione prima della concessione del divorzio.
La scelta della legge applicabile deve essere tuttavia consapevole e, sul piano formale, è opportuno che l’accordo sia formalizzato e redatto per iscritto, con data e sottoscrizione dalle parti. La ratio della norma è favorire, una maggiore mobilità dei cittadini dell’Unione e una autonomia nella scelta della legge da esercitare entro un quadro di regole definite.
Che un accordo sia però necessario è requisito previsto dallo stesso Regolamento: in questo modo si punta a impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. Di qui la considerazione della scelta informata come cardine del Regolamento per il quale ciascun coniuge deve sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della opzione. La scelta può poi anche essere cambiata ma solo sino al momento in cui è chiamata in causa l’autorità giudiziaria. I coniugi possono scegliere la legge da applicare al divorzio tra quella della comune residenza abituale al momento della conclusione dell’accordo, quella dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo o quella dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo o la legge del foro.
Occorre tuttavia che i contraenti siano di nazionalità diversa e che l’ordinamento del paese di origine di uno dei due coniugi consenta lo scioglimento immediato del matrimonio. In quel caso, e solo in quel caso, i coniugi pur rivolgendosi ad un giudice italiano possono richiedere che questi applichi l’ordinamento del paese di origine dell’altro coniuge.
La sentenze citata è la prima applicazione nel nostro Paese del Regolamento Ue n. 1259 del 2010. La conseguenza pratica è che, a differenza dei tempi previsti tra la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio che in Italia può durare anche molti anni, il matrimonio cessa di produrre i suoi effetti in tempi pressoché immediati. Nel caso specifico, i due ex coniugi, di comune accordo (questo è un altro presupposto essenziale), hanno deciso di applicare la legge spagnola, che permette di chiedere immediatamente il divorzio senza la necessità di un periodo di separazione, con l’unica preclusione che siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di celebrazione del matrimonio.
Non esistono, sottolinea la pronuncia, problemi di ordine pubblico: in questo contesto è infatti sufficiente che il divorzio faccia seguito all’accertamento dell’irreparabile conclusione della comunione di vita e affetti della coppia. In questo senso, corroborato da una sentenza della Cassazione (la n. 16978 del 2006), il Tribunale avverte di non considerare tra i principi di ordine pubblico la necessità di un precedente periodo di separazione prima della concessione del divorzio.
La scelta della legge applicabile deve essere tuttavia consapevole e, sul piano formale, è opportuno che l’accordo sia formalizzato e redatto per iscritto, con data e sottoscrizione dalle parti. La ratio della norma è favorire, una maggiore mobilità dei cittadini dell’Unione e una autonomia nella scelta della legge da esercitare entro un quadro di regole definite.
Che un accordo sia però necessario è requisito previsto dallo stesso Regolamento: in questo modo si punta a impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. Di qui la considerazione della scelta informata come cardine del Regolamento per il quale ciascun coniuge deve sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della opzione. La scelta può poi anche essere cambiata ma solo sino al momento in cui è chiamata in causa l’autorità giudiziaria. I coniugi possono scegliere la legge da applicare al divorzio tra quella della comune residenza abituale al momento della conclusione dell’accordo, quella dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo o quella dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo o la legge del foro.
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