DM 5.3.2020: gli schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore

Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 è stata adottata la modulistica per i bilanci degli Enti del Terzo Settore.
Tre modelli, che vanno a comporre, quindi, il bilancio degli ETS con ricavi superiori a 220.000 euro (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, e relazione di missione), mentre per gli ETS con volume di affari inferiore è stato previsto il solo rendiconto per cassa.
Fonte normativa
E' l'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, cioè il Codice del Terzo Settore. Tutti gli ETS sono obbligati ad utilizzare questi schemi? No, sono esclusi gli enti che svolgono prevalentemente o esclusivamente la propria attività in forma di impresa commerciale, i quali dovranno invece utilizzare gli schemi classici di bilancio previsti dal codice Civile (art. 2423 e seg.): di fatto le cooperative sociali e le imprese sociali non applicheranno questi schemi.
I principi da applicare
Li deriviamo da quelli base che regolano il bilancio degli enti commerciali:
• chiarezza del bilancio;
• rappresentazione in modo veritiero e corretto;
• competenza economica (per gli ETS maggiori);
• competenza per cassa (per gli altri).
Caratteristiche degli schemi previsti
La loro struttura è obbligatoria e può essere modificata solo nei seguenti casi per favorire la chiarezza del bilancio:
a) si possono ulteriormente suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente;
b) si possono raggruppare le citate voci quando il raggruppamento è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio;
c) aggiungere voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto
Voci con importi nulli per due esercizi consecutivi: possono eliminare levoci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole.
Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione, al punto 3.
La relazione di missione
Analogamente a quanto previsto per le società di capitali (che devono fornire informazioni di dettaglio nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione), gli ETS provvedono, tramite la relazione di missione, a spiegare l'andamento economico e finanziario e ad illustrare le poste di bilancio, oltre ad indicare elementi attinenti alla specifica natura dell'Ente.
E' stato predisposto un foglio Excel, in cui sono contenuti:
gli schemi di stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e del rendiconto di cassa, con ulteriori fogli che riepilogano i dati aggregati degli stessi; un foglio che propone alcuni indicatori di bilancio specifici e innovativi per gli ETS (che potranno essere utilizzati anche per il bilancio sociale) anche con lo scopo di stimolare modalità nuove di analisi dei risultati economici e finanziari di un ETS e di migliorare la “leggibilità” dei risultati di bilancio per i non addetti ai lavori; un foglio con l'elenco dei punti che devono essere trattati nella relazione di missione.
Si resta a disposizione per fornire eventuale consulenza nella predisposizione degli schemi definitivi, nella modifica degli assetti contabili per renderli adeguati a fornire le informazioni che saranno richieste e per l'elaborazione di ulteriori eventuali analisi di bilancio, anche ad uso delle banche finanziatrici.
N.B.: è richiesta la esposizione dei dati relativi all'anno di prima applicazione (che sarà per quasi tutti gli ETS il 2021), ma anche quelli relativi all'anno precedente, cioè il 2020; sarà, quindi, opportuno provvedere per tempo agli adattamenti contabili necessari per ottenere dati di bilancio accorpati e disaggregati secondo gli schemi in questione anche per l'anno in corso.
Articolo del: