Documenti di trasporto a tutela del mittente


I DDT devono essere correttamente compilati e conservati per dimostrare l’avvenuta consegna della merce in caso di contestazione da parte del destinatario.
Documenti di trasporto a tutela del mittente

Noti anche con gli acronimi DDT e DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato), le fatture accompagnatorie, documenti di trasporto e bolle di accompagnamento o di consegna sono strumenti che vengono quotidianamente utilizzati dai vettori per dimostrare l’avvenuta consegna della merce al destinatario.

Nella maggior parte dei casi servono semplicemente al vettore per relazionare al mittente le consegne effettuate, fungendo da elenco da restituire al cliente per rendergli note data e ora delle spedizioni; nessuna accortezza è ovviamente richiesta in questi casi per ottenere il risultato sperato.

Diventa, invece, necessario prestare attenzione alla compilazione e alla conservazione di fatture accompagnatorie, documenti di trasporto e bolle di accompagnamento o di consegna quando vengono utilizzati anche per tutelarsi da eventuali contestazioni del destinatario in merito all’avvenuta consegna, alla qualità o quantità della merce o al prezzo concordato.

Le consegne di qualsiasi tipo di prodotto sono sempre precedute da un contatto tra le parti, che può essere telefonico, epistolare o telematico; più duraturo è il contatto e più intenso è il rapporto professionale che lega il mittente al destinatario, più informali diventano questi contatti preliminari e meno attenzione si presta alle formalità che dovrebbero regolare i contratti di compravendita.

È assai raro, infatti, che il produttore di tappi di sughero pretenda una PEC di conferma d’ordine da parte del suo miglior cliente che da anni acquista i tappi per chiudere le bottiglie di vino che produce; è molto meno raro, tuttavia, che per incomprensioni personali, ristrettezze economiche o lamentati vizi del prodotto, il produttore di bottiglie decida di non pagare più le fatture e di difendersi giudizialmente dall’azione legale intrapresa dal nostro produttore di tappi di sughero per la tutela del proprio diritto di credito.

In questi casi, qualora il debitore dovesse contestare l’avvenuta ricezione della merce o l’avvenuto ordine del prodotto, sarà a carico del mittente dover dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria.

Premesso che difficilmente la testimonianza del vettore sarà ritenuta attendibile in un ipotetico giudizio, anche in considerazione del fatto che saranno trascorsi 2/3 anni dalla consegna, non sarà possibile pretendere che il corriere ricordi la data, la quantità di merce scaricata e l’identità dell’addetto preposto alla ricezione.

Fatture accompagnatorie, documenti di trasporto e bolle di accompagnamento o di consegna vengono in nostro soccorso proprio in queste circostanze, a patto che siano stati correttamente compilati e conservati dal mittente, perché possono dimostrare l’avvenuto ordine della merce da parte del destinatario, l’effettiva consegna dei prodotti e l’assenza di vizi degli stessi, il prezzo concordato e l’identità dell’addetto alla ricezione che li ha ricevuti per conto dell’acquirente.

Per far si che i DDT tutelino il mittente della spedizione da eventuali contestazioni del destinatario è necessario che contengano specifici campi riguardanti la quantità della merce, il prezzo concordato per l’acquisto della stessa e, ovviamente, data e ora di avvenuta consegna. Tali dati dovranno essere scrupolosamente compilati dal vettore e firmati dal soggetto preposto alla ricezione, il quale dovrà mostrare un documento di riconoscimento (che andrà allegato al DDT) evidenziando la sua qualifica e il suo rapporto con l’acquirente. L’addetto alla ricezione dovrebbe anche essere messo nelle condizioni di verificare l’integrità e la corrispondenza della merce, sottoscrivendone la relativa dichiarazione.

Fatture accompagnatorie, documenti di trasporto e bolle di accompagnamento o di consegna vanno sempre conservati in originale, per non prestare il fianco all’eventuale disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica depositata (ex art. 2719 c.c.) da parte di colui contro il quale viene utilizzato il DDT e per poter chiedere la verificazione della sottoscrizione ai sensi dell’art. 216 c.p.c. qualora il firmatario ne disconosca la paternità (ex art. 214 c.p.c.).

Sarebbe bene ricevere anche la conferma d’ordine a mezzo pec e chiedere che la merce sia ricevuta personalmente dal rappresentante della società destinataria o da addetto munito di delega ma, come detto, appare piuttosto utopistica questa richiesta.

Al contrario, pretendere che il proprio vettore (interno o esterno che sia) utilizzi le cautele suindicate a tutela degli interessi del mittente, sembra essere una soluzione attuabile e per niente scortese nei confronti del destinatario della merce, che può rivelarsi determinante in caso di contestazioni sulla consegna.

Si consiglia comunque di avvalersi del proprio legale di fiducia per esser certi di utilizzare modelli di fatture accompagnatorie, documenti di trasporto e bolle di accompagnamento o di consegna adatti alle proprie esigenze.

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di Avv. Fabio Venuto

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