Domanda e potere del Giudice


Domanda relativa ad un titolo accolta in ragione di titolo diverso
Domanda e potere del Giudice
In una causa l'attore chiede al giudice qualcosa che, allo stato della giurisprudenza, non può essergli accordato. La domanda è infondata, ma il giudice l'accoglie, però mutandone la qualificazione. Tu non hai diritto per il motivo, per il titolo che hai avanzato - dice il giudice - ma ne hai diritto per un altro titolo e ti dò ragione per questo, anche se il tuo avvocato non ha avanzato alcuna richiesta di diversa qualificazione della domanda.
Altro esempio. Un tale avanza una domanda che gli viene respinta in primo grado. Il suo avvocato ci pensa un po' su e poi fa appello, ma qualificando diversamente la domanda. Ha chiesto la stessa cosa, ma ad un altro titolo e ottiene un risultato positivo: la sentenza del Tribunale si trova ad esser riformata in appello. Il giudice può far questo? Sì, a certe condizioni.

Come e quando questo è possibile?
Secondo Cassazione n. 4384/2016, quando il contratto oggetto del giudizio venga diversamente qualificato senza introduzione di fatti nuovi, non ci si trova di fronte ad un mutamento della domanda ed a violazione dell'art. 345 c.p.c. in caso di sentenza resa in appello.
La novità o meno di una domanda è da intendersi quindi in relazione al bene della vita oggetto del contendere e non si può perciò parlare di mutamento della domanda quando si sia in presenza di concorso di norme a tutela dell'unico diritto azionato, se i fatti a suo fondamento siano inalterati, perché il diritto soggettivo rimane sempre lo stesso (Cassazione n. 9333/2016).
Questo indirizzo trova conferma anche in alcune recenti sentenze in materia di lavoro.
Un lavoratore chiede diversi decreti ingiuntivi per mancata corresponsione di stipendi da parte di azienda che si è vista dichiarare la nullità della cessione di ramo d'azienda, ma non ha ripristinato il rapporto di lavoro. Il Giudice concede i decreti e l'azienda si oppone eccependo che non si è tenuto conto dell'aliunde perceptum e percipiendum, trattandosi non di retribuzioni, ma di risarcimento del danno.
La difesa del lavoratore risponde che anche si trattasse, nel caso, di risarcimento del danno non c'era nulla da detrarre perché il lavoratore non aveva nel frattempo nulla percepito. Tribunale e Corte d'Appello respingono le opposizioni. La Cassazione con sentenza n. 8139/2017 ha poi respinto il ricorso dell'azienda, ribadendo il già indicato orientamento.
Circa l'aliunde perceptum la Suprema Corte si è limitata a ripetere doversi detrarre quanto eventualmente conseguito nel frattempo dal lavoratore, ma rimettendosi sul caso specifico al giudice di merito (l'onere di prova è a carico del datore di lavoro).
Queste sentenze forse mettono in luce un aspetto della questione, non trascurato, ma neppure del tutto chiarito. Non pare infatti solo rilevante la diversa qualificazione della domanda (tu mi chiedi una cosa ad un certo titolo, io, giudice, te la dò, ma ad un altro titolo), quanto il fatto che per la stessa situazione concreta concorrano norme diverse, che comunque assicurino la medesima tutela. Cioè: anche se resta incerto il titolo può esser sufficiente il concorso di norme, che tutelano una situazione, per assicurare un diritto.
Sorge però un interrogativo circa l'esercizio di tale potere da parte del giudice di merito: può lo stesso decidere in base a questione di diritto non prospettata da alcuna delle parti? Ma questa è appunto un'altra questione

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di pietro bognetti

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