Domicilio in cancelleria solo se non c'è PEC
Non indica la PEC e gli notificano la sentenza in cancelleria. La Corte dichiara inammissibile il ricorso
La tecnologia e la telematica, in particolar modo, non sono sempre nemiche degli avvocati, anzi. Se il Processo Civile Telematico si avvia a segnare una vera e propria svolta nei rapporti fra i legali e gli uffici di giustizia, consentendo progressivamente di depositare atti e notificare sentenze senza più muoversi da studio, anche l'avvento della PEC ha determinato una svolta sostanziale soprattutto in tema di domiciliazione.
Come è noto, difatti, quando si esercitava un mandato al di fuori del proprio foro la vecchia legge forense imponeva di ivi eleggere domicilio presso il collega di turno (all'uopo detto appunto "domiciliatario") pena, in mancanza, la temuta domiciliazione in cancelleria, con tutti gli inconvenienti del caso soprattutto in tema di notificazione e comunicazione sia degli atti della controparti sia dei provvedimenti del giudice.
Interviene tuttavia sul tema la VI sezione civile della Corte di Cassazione (con l'ordinanza 8870/15) confermando l'integrazione ed il superamento dell'art. 82 del R.D. del '34 e ribadendo che «la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del R.D. citato, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo previsto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine».
E così è accaduto per un avvocato che, rivoltosi alla corte d'appello di Trieste per alcune spettanze professionali, aveva eletto domicilio presso la cancelleria. Nel ricorrere contro la sentenza il legale si è visto opporre dalla società intimata un controricorso che ne eccepiva la ammissibilità in quanto il provvedimento della corte Triestina era stato ritualmente notificato presso la Cancelleria il 09.05.2013 mentre il gravame veniva portato a conoscenza della stessa società solo il 12.07.2013, con inesorabile decorrenza del termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c.. Tanto è accaduto: la corte ha dichiarato l'impugnazione improcedibile ed inammissibile, con buona "pace" del collega ricorrente. Domiciliazione addio, dunque, ma a patto di non dimenticare la PEC!
Come è noto, difatti, quando si esercitava un mandato al di fuori del proprio foro la vecchia legge forense imponeva di ivi eleggere domicilio presso il collega di turno (all'uopo detto appunto "domiciliatario") pena, in mancanza, la temuta domiciliazione in cancelleria, con tutti gli inconvenienti del caso soprattutto in tema di notificazione e comunicazione sia degli atti della controparti sia dei provvedimenti del giudice.
Interviene tuttavia sul tema la VI sezione civile della Corte di Cassazione (con l'ordinanza 8870/15) confermando l'integrazione ed il superamento dell'art. 82 del R.D. del '34 e ribadendo che «la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del R.D. citato, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo previsto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine».
E così è accaduto per un avvocato che, rivoltosi alla corte d'appello di Trieste per alcune spettanze professionali, aveva eletto domicilio presso la cancelleria. Nel ricorrere contro la sentenza il legale si è visto opporre dalla società intimata un controricorso che ne eccepiva la ammissibilità in quanto il provvedimento della corte Triestina era stato ritualmente notificato presso la Cancelleria il 09.05.2013 mentre il gravame veniva portato a conoscenza della stessa società solo il 12.07.2013, con inesorabile decorrenza del termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c.. Tanto è accaduto: la corte ha dichiarato l'impugnazione improcedibile ed inammissibile, con buona "pace" del collega ricorrente. Domiciliazione addio, dunque, ma a patto di non dimenticare la PEC!
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