Donazioni: alcuni chiarimenti (parte seconda)
"Ma se mando un bonifico a mio figlio, mia moglie, fratello/sorella o altro parente, devo pagare l’imposta sulle donazioni?" Alcuni chiarimenti (2):

Donazioni indirette
Un altro discorso va fatto per la donazione indiretta: ad esempio, se un padre vuol regalare la casa al figlio può comprarla e donargliela (così compiendo due passaggi e realizzando una donazione diretta dell’immobile), ma può anche pagare il prezzo per conto del figlio, ordinando al costruttore di intestare a quest’ultimo l’immobile. Altro caso frequente si ha anche una donazione indiretta in presenza di un atto informale come un bonifico: il padre che vuol donare la casa al figlio può anche versare sul conto corrente di quest’ultimo il denaro necessario affinché paghi il prezzo al venditore e si intesti direttamente l’immobile.
Le più frequenti donazioni indirette sono:
- donazione diretta di denaro con onere a carico del donatario di acquistare un determinato bene;
- donante che acquista un bene (ad esempio una casa) pagandone il prezzo e intestandolo al donatario. Per individuare se ricorre o meno un caso di intestazione di beni in nome altrui e accertare il tipo di donazione effettuata, è necessario stabilire se a essere donato è il denaro o l’immobile acquistato con la somma donata; stipula da parte del donante di un contratto di acquisto in veste di rappresentante, con successiva rinuncia a titolo di liberalità a richiedere al rappresentato quanto effettivamente pagato; accordo con cui il donante assume, per spirito di liberalità e gratuità, l’obbligo di pagare un debito del donatario (cioè il prezzo al venditore), sorto in occasione di uno specifico contratto di vendita di immobili; stipula di un contratto a favore di un terzo (donatario) come ad esempio nel caso di un contratto di vendita di un immobile tra venditore e figlio e assunzione da parte del padre del relativo obbligo di versare il corrispettivo.
Tassazione delle donazioni indirette
Per essere esente da imposta, la donazione indiretta deve essere espressamente menzionata nel contratto di compravendita; in caso contrario, è dovuta l’imposta di donazione. Tale interpretazione è stata fornita di recente da una controversa sentenza della Cassazione (n. 13133/16 del 24.06.2016), controversa perché lascia aperta la possibilità a controlli fiscali, in caso di mancato pagamento dell’imposta sulla donazione indiretta, anche ben oltre i termini previsti.
Il testo unico dell’imposta di successione e donazione stabilisce (Art. 1, co. 4-bis, Dlgs 346/1990) che, se un genitore dà denaro a un figlio (ad esempio, facendogli un bonifico) con l’intenzione di regalarglielo, alla donazione informale così effettuata non è applicabile l’imposta di donazione se la provvista del denaro è "collegata" ad un atto avente come oggetto il trasferimento di un’azienda o di un immobile per il quale sia prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’Iva. Inoltre la Cassazione sostiene che il contribuente può godere dell’esenzione solo se fa "espressa dichiarazione in atto di compravendita" della donazione.
Conclusioni
La donazione indiretta non sconta imposte se è "collegata" a un atto (come la compravendita immobiliare) soggetto a Iva o a imposta di registro. Non sarà nemmeno tassata se non risulta da un atto scritto soggetto a registrazione.
Se invece risulta (anche per via di enunciazione) in un atto scritto, non se ne ha la tassazione in ogni caso, ma solo se:
- sia volontariamente registrata (qui si applica l’ordinaria tassazione, con le applicabili franchigie e con le aliquote del 4, 6 o 8%);
- sia accertata dal fisco e abbia un valore superiore a 180.760 euro; in questo caso la tassazione è dell’8% (da applicare su una base imponibile determinata tenendo conto delle applicabili franchigie).
Resto a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in questa delicata materia.
Un altro discorso va fatto per la donazione indiretta: ad esempio, se un padre vuol regalare la casa al figlio può comprarla e donargliela (così compiendo due passaggi e realizzando una donazione diretta dell’immobile), ma può anche pagare il prezzo per conto del figlio, ordinando al costruttore di intestare a quest’ultimo l’immobile. Altro caso frequente si ha anche una donazione indiretta in presenza di un atto informale come un bonifico: il padre che vuol donare la casa al figlio può anche versare sul conto corrente di quest’ultimo il denaro necessario affinché paghi il prezzo al venditore e si intesti direttamente l’immobile.
Le più frequenti donazioni indirette sono:
- donazione diretta di denaro con onere a carico del donatario di acquistare un determinato bene;
- donante che acquista un bene (ad esempio una casa) pagandone il prezzo e intestandolo al donatario. Per individuare se ricorre o meno un caso di intestazione di beni in nome altrui e accertare il tipo di donazione effettuata, è necessario stabilire se a essere donato è il denaro o l’immobile acquistato con la somma donata; stipula da parte del donante di un contratto di acquisto in veste di rappresentante, con successiva rinuncia a titolo di liberalità a richiedere al rappresentato quanto effettivamente pagato; accordo con cui il donante assume, per spirito di liberalità e gratuità, l’obbligo di pagare un debito del donatario (cioè il prezzo al venditore), sorto in occasione di uno specifico contratto di vendita di immobili; stipula di un contratto a favore di un terzo (donatario) come ad esempio nel caso di un contratto di vendita di un immobile tra venditore e figlio e assunzione da parte del padre del relativo obbligo di versare il corrispettivo.
Tassazione delle donazioni indirette
Per essere esente da imposta, la donazione indiretta deve essere espressamente menzionata nel contratto di compravendita; in caso contrario, è dovuta l’imposta di donazione. Tale interpretazione è stata fornita di recente da una controversa sentenza della Cassazione (n. 13133/16 del 24.06.2016), controversa perché lascia aperta la possibilità a controlli fiscali, in caso di mancato pagamento dell’imposta sulla donazione indiretta, anche ben oltre i termini previsti.
Il testo unico dell’imposta di successione e donazione stabilisce (Art. 1, co. 4-bis, Dlgs 346/1990) che, se un genitore dà denaro a un figlio (ad esempio, facendogli un bonifico) con l’intenzione di regalarglielo, alla donazione informale così effettuata non è applicabile l’imposta di donazione se la provvista del denaro è "collegata" ad un atto avente come oggetto il trasferimento di un’azienda o di un immobile per il quale sia prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’Iva. Inoltre la Cassazione sostiene che il contribuente può godere dell’esenzione solo se fa "espressa dichiarazione in atto di compravendita" della donazione.
Conclusioni
La donazione indiretta non sconta imposte se è "collegata" a un atto (come la compravendita immobiliare) soggetto a Iva o a imposta di registro. Non sarà nemmeno tassata se non risulta da un atto scritto soggetto a registrazione.
Se invece risulta (anche per via di enunciazione) in un atto scritto, non se ne ha la tassazione in ogni caso, ma solo se:
- sia volontariamente registrata (qui si applica l’ordinaria tassazione, con le applicabili franchigie e con le aliquote del 4, 6 o 8%);
- sia accertata dal fisco e abbia un valore superiore a 180.760 euro; in questo caso la tassazione è dell’8% (da applicare su una base imponibile determinata tenendo conto delle applicabili franchigie).
Resto a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in questa delicata materia.
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